Art. 4.
          Interventi a favore degli insediamenti produttivi
 
   1.  La Regione interviene a favore delle iniziative concernenti la
realizzazione di opere di urbanizzazione inserite in piani  attuativi
approvati   aventi   esplicita  destinazione  d'uso  industriale  e/o
artigianale.
   2. Sono prese in considerazione, prioritariamente,  in  attuazione
del  P.R.F.  1992,  punto  1.1.2  le  istanze ivi gia' ammesse in via
subordinata.
   3. Alla assegnazione dei contributi possono  concorrere  anche  le
iniziative  escluse  dall'ammissione al P.R.F. 1992 che nel frattempo
abbiano conseguito le caratteristiche  di  cantierabilita'  richieste
dai successivi commi 5 e 6.
   4.  Per gli interventi di cui al presente articolo e' stanziata la
somma di L. 1.000.000.000. Le iniziative di cui al  comma  2  possono
beneficiare  di  contributi  in  conto capitale concessi dalla Giunta
Regionale nella misura massima gia'  prevista  dal  P.R.F.  1992;  le
iniziative  di  cui  al  comma 3 possono beneficiare di contributi in
conto capitale concessi dalla Giunta Regionale nella  misura  massima
del 20% della spesa ammissibile.
   5.  I soggetti interessati ai benefici di cui al Presente articolo
devono  presentare  alla  Giunta  Regionale  entro  30  giorni  dalla
pubblicazione della presente legge sul B.U.R.T.:
    1)   copia   della   concessione   edilizia  rilasciata  in  data
antecedente a quella della pubblicazione della presente legge;
    2) copia del progetto esecutivo relativo all'importo  complessivo
delle opere per le quali e' richiesto il contributo regionale;
    3)  impegno  finanziario assunto in forma vincolante dal soggetto
attuatore, almeno per l'importo di spesa di sua competenza;
    4) piano finanziario complessivo approvato da parte del  soggetto
attuatore.
   6.  Qualora  i  lavori  siano  in corso di esecuzione alla data di
pubblicazione  della  presente  legge,  le  istanze   devono   essere
accompagnate   da   una  certificazione,  a  firma  del  responsabile
amministrativo e del direttore dei lavori, sulla  data  di  inizio  e
sullo  stato  di  avanzamento  dei  lavori medesimi. Diversamente, il
certificato di inizio dei lavori a firma  del  direttore  dei  lavori
deve   essere   presentato   entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione della presente legge, pena la decadenza dell'ammissione
al contributo regionale.
   7. L'ammissione ai contributi e la loro misura e'  effettuata  con
deliberazione  della  Giunta  Regionale  da  adottarsi entro sessanta
giorni dalla presentazione formale  della  documentazione  richiesta.
Con   atti   successivi  si  provvede  alla  assunzione  dell'impegno
contabile  e  alla  liquidazione  dei  contributi  e  a   quant'altro
stabilito dalle procedure previste nella terza parte del P.R.F. 1992.