Art. 4. Interventi a favore degli insediamenti produttivi 1. La Regione interviene a favore delle iniziative concernenti la realizzazione di opere di urbanizzazione inserite in piani attuativi approvati aventi esplicita destinazione d'uso industriale e/o artigianale. 2. Sono prese in considerazione, prioritariamente, in attuazione del P.R.F. 1992, punto 1.1.2 le istanze ivi gia' ammesse in via subordinata. 3. Alla assegnazione dei contributi possono concorrere anche le iniziative escluse dall'ammissione al P.R.F. 1992 che nel frattempo abbiano conseguito le caratteristiche di cantierabilita' richieste dai successivi commi 5 e 6. 4. Per gli interventi di cui al presente articolo e' stanziata la somma di L. 1.000.000.000. Le iniziative di cui al comma 2 possono beneficiare di contributi in conto capitale concessi dalla Giunta Regionale nella misura massima gia' prevista dal P.R.F. 1992; le iniziative di cui al comma 3 possono beneficiare di contributi in conto capitale concessi dalla Giunta Regionale nella misura massima del 20% della spesa ammissibile. 5. I soggetti interessati ai benefici di cui al Presente articolo devono presentare alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul B.U.R.T.: 1) copia della concessione edilizia rilasciata in data antecedente a quella della pubblicazione della presente legge; 2) copia del progetto esecutivo relativo all'importo complessivo delle opere per le quali e' richiesto il contributo regionale; 3) impegno finanziario assunto in forma vincolante dal soggetto attuatore, almeno per l'importo di spesa di sua competenza; 4) piano finanziario complessivo approvato da parte del soggetto attuatore. 6. Qualora i lavori siano in corso di esecuzione alla data di pubblicazione della presente legge, le istanze devono essere accompagnate da una certificazione, a firma del responsabile amministrativo e del direttore dei lavori, sulla data di inizio e sullo stato di avanzamento dei lavori medesimi. Diversamente, il certificato di inizio dei lavori a firma del direttore dei lavori deve essere presentato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, pena la decadenza dell'ammissione al contributo regionale. 7. L'ammissione ai contributi e la loro misura e' effettuata con deliberazione della Giunta Regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla presentazione formale della documentazione richiesta. Con atti successivi si provvede alla assunzione dell'impegno contabile e alla liquidazione dei contributi e a quant'altro stabilito dalle procedure previste nella terza parte del P.R.F. 1992.