Art. 6.
Intervento per la costituzione di societa' finanziarie per
   l'innovazione  e  lo  sviluppo  di  cui  all'art. 2 della legge n.
   317/1991
 
   1. La Regione interviene a favore delle societa'  finanziarie  per
l'innovazione  e  lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre
1991, n.  317,  nonche'  a  favore  dei  consorzi  e  delle  societa'
consortili  tra piccole e medie imprese di cui agli articoli 17, 19 e
20 della legge stessa, nella misura massima del 30%  delle  spese  di
costituzione e impianto, da sostenersi comunque entro il 1994. Per la
definizione  di piccola e media impresa si applicano i criteri di cui
al   decreto   del   Ministro   dell'Industria,   del   Commercio   e
dell'Artigianato del 1 giugno 1993.
   2.  Per gli interventi di cui al presente articolo e' stanziata la
somma di L. 500.000.000.
   3. La Giunta Regionale provvede,  con  proprio  atto  da  assumere
entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a
definire  le  modalita' di presentazione delle istanze, di erogazione
dei contributi e di rendicontazione.