Art. 6. Intervento per la costituzione di societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge n. 317/1991 1. La Regione interviene a favore delle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche' a favore dei consorzi e delle societa' consortili tra piccole e medie imprese di cui agli articoli 17, 19 e 20 della legge stessa, nella misura massima del 30% delle spese di costituzione e impianto, da sostenersi comunque entro il 1994. Per la definizione di piccola e media impresa si applicano i criteri di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 1 giugno 1993. 2. Per gli interventi di cui al presente articolo e' stanziata la somma di L. 500.000.000. 3. La Giunta Regionale provvede, con proprio atto da assumere entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a definire le modalita' di presentazione delle istanze, di erogazione dei contributi e di rendicontazione.