Art. 7. Interventi per il consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese 1. La Regione concorre, a favore dei soggetti indicati dall'art. 1 della legge regionale n. 66/1993, all'incremento dei fondi di garanzia finalizzati esclusivamente a favorire il consolidamento, almeno in cinque anni, dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, come convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Il contributo regionale e' corrisposto in proporzione alla consistenza, alla data di sessanta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge, dei fondi consortili aventi la sopraindicata finalita' esclusiva. Per la definizione di piccola impresa si applicano i criteri di cui al decreto del Ministro dell'lndustria, del Commercio e dell'Artigianato del 1 giugno 1993. 2. La Regione concorre all'incremento del fondo di garanzia del Consorzio Regionale fra le Cooperative Artigiane di Garanzia finalizzato esclusivamente a favorire il consolidamento, almeno in cinque anni, dell'indebitamento a breve termine delle imprese artigiane aderenti alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi provinciali e regionali. Il contributo regionale non potra' essere superiore alla consistenza, alla data di sessanta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge, dei fondi consortili, del Consorzio Regionale, delle cooperative e dei consorzi fidi, aventi la sopraindicata finalita' esclusiva. 3. La Giunta Regionale e' autorizzata a stipulare con il Mediocredito Centrale apposita convenzione per determinare norme di coordinamento e di reciproca integrazione con gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 149/1993, convertito, con modificazioni nella legge n. 237/1993. 4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e' stanziata la somma di L. 700.000.000. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e' stanziata, a favore del Consorzio Regionale tra le Cooperative Artigiane di Garanzia, la somma di L. 1.550.000.000 di cui L. 1.200.000.000 destinati al fondo costituito fra le cooperative artigiane di garanzia e L. 350.000.000 destinati ai consorzi artigiani fidi provinciali e regionali. 5. La Giunta Regionale provvede, con proprio atto da assumere entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a definire le modalita' di presentazione delle istanze, di erogazione dei contributi e di rendicontazione.