Art. 7.
         Interventi per il consolidamento dell'indebitamento
                a breve termine delle piccole imprese
 
   1. La Regione concorre, a favore dei soggetti indicati dall'art. 1
della  legge  regionale  n.  66/1993,  all'incremento  dei  fondi  di
garanzia finalizzati esclusivamente  a  favorire  il  consolidamento,
almeno  in  cinque  anni,  dell'indebitamento  a  breve termine delle
piccole imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del  D.L.  20  maggio
1993,  n. 149, come convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Il
contributo regionale e' corrisposto in proporzione alla  consistenza,
alla  data di sessanta giorni dopo l'entrata in vigore della presente
legge,  dei  fondi  consortili  aventi  la  sopraindicata   finalita'
esclusiva.  Per  la  definizione  di  piccola  impresa si applicano i
criteri di cui al decreto del Ministro dell'lndustria, del  Commercio
e dell'Artigianato del 1 giugno 1993.
   2.  La  Regione  concorre all'incremento del fondo di garanzia del
Consorzio  Regionale  fra  le  Cooperative  Artigiane   di   Garanzia
finalizzato  esclusivamente  a  favorire il consolidamento, almeno in
cinque  anni,  dell'indebitamento  a  breve  termine  delle   imprese
artigiane  aderenti  alle  cooperative di garanzia e ai consorzi fidi
provinciali e regionali. Il contributo regionale  non  potra'  essere
superiore  alla  consistenza,  alla  data  di  sessanta  giorni  dopo
l'entrata in vigore della presente legge, dei fondi  consortili,  del
Consorzio Regionale, delle cooperative e dei consorzi fidi, aventi la
sopraindicata finalita' esclusiva.
   3.   La  Giunta  Regionale  e'  autorizzata  a  stipulare  con  il
Mediocredito Centrale apposita convenzione per determinare  norme  di
coordinamento e di reciproca integrazione con gli interventi previsti
dall'articolo  2,  comma  2,  del  D.L.  n. 149/1993, convertito, con
modificazioni nella legge n. 237/1993.
   4. Per la realizzazione degli interventi di  cui  al  comma  1  e'
stanziata  la  somma  di  L.  700.000.000. Per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 2 e' stanziata,  a  favore  del  Consorzio
Regionale  tra  le  Cooperative Artigiane di Garanzia, la somma di L.
1.550.000.000 di cui L. 1.200.000.000 destinati al  fondo  costituito
fra  le  cooperative artigiane di garanzia e L. 350.000.000 destinati
ai consorzi artigiani fidi provinciali e regionali.
   5. La Giunta Regionale provvede,  con  proprio  atto  da  assumere
entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a
definire  le  modalita' di presentazione delle istanze, di erogazione
dei contributi e di rendicontazione.