Art. 8. Modifica alla legge regionale n. 12 del 16 febbraio 1987 1. La seconda alinea del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 12 e' sostituita dalla seguente: "- L'importo di ciascuna operazione garantita non sia superiore a 50 milioni di lire e sia, comunque, rapportato alle quote sociali effettivamente sottoscritte e versate dal socio della cooperativa".