Art. 8.
      Modifica alla legge regionale n. 12 del 16 febbraio 1987
 
   1. La seconda alinea del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale
16 febbraio 1987, n. 12 e' sostituita dalla seguente:
   "- L'importo di ciascuna operazione garantita non sia superiore  a
50  milioni  di  lire  e sia, comunque, rapportato alle quote sociali
effettivamente sottoscritte e versate dal socio della cooperativa".