(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 3
                        del 1 febbraio 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione,  in armonia con la legge 5 dicembre 1985, n. 730,
con gli indirizzi della politica agricola della  Comunita'  economica
europea  (CEE),  con  il  piano agricolo nazionale e con le direttive
regionali di sviluppo, sostiene  l'agricoltura  anche  promuovendo  e
disciplinando  forme  idonee di turismo nelle campagne (agriturismo),
volte a:
     a) favorire  lo  sviluppo  ed  il  riequilibrio  del  territorio
agricolo;
     b)  agevolare  la  permanenza dei produttori agricoli nelle zone
rurali,  attraverso  l'integrazione  dei  redditi  aziendali  ed   il
miglioramento delle condizioni di vita;
     c)  utilizzare  al  meglio  il  patrimonio  rurale,  naturale ed
edilizio;
     d) favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente;
     e) valorizzare i prodotti tipici;
     f) tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali
del mondo rurale;
     g)  sviluppare  il  turismo  sociale  e  giovanile   nell'ambito
regionale;
     h) favorire i rapporti tra citta' e campagna.