(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 3 del 1 febbraio 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, in armonia con la legge 5 dicembre 1985, n. 730, con gli indirizzi della politica agricola della Comunita' economica europea (CEE), con il piano agricolo nazionale e con le direttive regionali di sviluppo, sostiene l'agricoltura anche promuovendo e disciplinando forme idonee di turismo nelle campagne (agriturismo), volte a: a) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo; b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali, attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita; c) utilizzare al meglio il patrimonio rurale, naturale ed edilizio; d) favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente; e) valorizzare i prodotti tipici; f) tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale; g) sviluppare il turismo sociale e giovanile nell'ambito regionale; h) favorire i rapporti tra citta' e campagna.