Art. 12. Sospensione e revoca dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione e' sospesa dal sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di cinque giorni per violazione degli obblighi di cui alle lettere b) ed f) dell'art. 9 e per un periodo massimo di giorni trenta per violazione degli obblighi di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso art. 9. 2. L'autorizzazione e' revocata dal sindaco, sempre con provvedimento motivato, qualora si accerti che l'interessato: a) non ha iniziato l'attivita' entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attivita' stessa, ovvero ha sospeso l'attivita' da almeno un anno; b) ha perduto i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 2 o il diritto di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici di cui all'art. 6; c) ha subito, nel corso dell'anno solare, piu' sospensioni per violazione degli obblighi di cui alle lettere b), c), d) ed f) dell'art. 9; d) non ha rispettato il vincolo di destinazione di cui all'art. 15, o eventuali provvedimenti di sospensione. 3. I provvedimenti di sospensione e di revoca vanno comunicati al Prefetto per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 4. Il provvedimento di revoca e' comunicato dal sindaco alla Regione, alla Provincia ed alle associazioni agrituristiche, al fine dell'aggiornamento dell'elenco in loro possesso nonche' della revoca e recupero degli eventuali contributi concessi. 5. Contro il provvedimento di revoca e' ammesso il ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di notifica dello stesso.