Art. 12.
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione
 
  1.  L'autorizzazione  e'  sospesa  dal  sindaco,  con provvedimento
motivato, per un periodo massimo  di  cinque  giorni  per  violazione
degli  obblighi  di  cui  alle  lettere b) ed f) dell'art. 9 e per un
periodo massimo di giorni trenta per violazione degli obblighi di cui
alle lettere c), d) ed e) dello stesso art. 9.
   2.  L'autorizzazione  e'  revocata   dal   sindaco,   sempre   con
provvedimento motivato, qualora si accerti che l'interessato:
     a)  non ha iniziato l'attivita' entro un anno dalla data fissata
nell'autorizzazione per l'inizio  dell'attivita'  stessa,  ovvero  ha
sospeso l'attivita' da almeno un anno;
     b)  ha  perduto  i  requisiti di cui al comma 1 dell'art. 2 o il
diritto di iscrizione nell'elenco degli  operatori  agrituristici  di
cui all'art. 6;
     c)  ha  subito, nel corso dell'anno solare, piu' sospensioni per
violazione degli obblighi di cui  alle  lettere  b),  c),  d)  ed  f)
dell'art. 9;
     d)  non ha rispettato il vincolo di destinazione di cui all'art.
15, o eventuali provvedimenti di sospensione.
   3. I provvedimenti di sospensione e di revoca vanno comunicati  al
Prefetto per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 19
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
   4.  Il  provvedimento  di  revoca  e'  comunicato dal sindaco alla
Regione, alla Provincia ed alle associazioni agrituristiche, al  fine
dell'aggiornamento  dell'elenco in loro possesso nonche' della revoca
e recupero degli eventuali contributi concessi.
   5. Contro il provvedimento di revoca e' ammesso  il  ricorso  alla
Giunta  regionale  entro  trenta  giorni dalla data di notifica dello
stesso.