Art. 13. Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali 1. Il Consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva il programma agrituristico e di rivatalizzazione delle aree rurali, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale. 2. Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale; individua le zone di prevalente interesse agrituristico e i comuni di cui al comma 2 dell'art. 4, coordina le iniziative di studio, di ricerca e di promozione dell'offerta agrituristica e di formazione professionale; stabilisce i principi per la realizzazione dei piani integrati di interventi straordinari previsti dall'art. 14. 3. Il programma e' predisposto dalla Giunta regionale sulla base delle proposte degli enti locali, sentite le associazioni e le organizzazioni agrituristiche operanti nella Regione, nonche' le organizzazioni professionali agricole. 4. Ai fini della predisposizione del programma, nelle proposte degli enti locali vanno indicati: a) la perimetrazione delle zone d'intervento; b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto; c) l'indicazione sintetica del patrimonio edilizio rurale esistente e suscettibile di utilizzazione agrituristica; d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico e artistico; e) le previsioni sulle potenzialita' agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande; f) le indicazioni, con appropriate illustrazioni, degli itinerari agrituristici. 5. Il programma agrituristico e' approvato dal Consiglio regionale ed ha durata triennale. 6. Il programma viene aggiornato annualmente sulla base dei risultati conseguiti e delle disponibilita' finanziarie. 7. Il programma e' trasmesso al Ministero dell'agricoltura e foreste.