Art. 13.
       Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione
                          delle aree rurali
 
   1. Il Consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata  in  vigore
della  presente  legge,  approva  il  programma  agrituristico  e  di
rivatalizzazione delle aree rurali,  in  armonia  con  gli  indirizzi
della  programmazione  nazionale  e regionale e con la pianificazione
territoriale.
   2.   Il   programma   stabilisce   gli   obiettivi   di   sviluppo
dell'agriturismo  nel  territorio  regionale;  individua  le  zone di
prevalente interesse agrituristico e i  comuni  di  cui  al  comma  2
dell'art.  4,  coordina  le  iniziative  di  studio,  di ricerca e di
promozione dell'offerta agrituristica e di formazione  professionale;
stabilisce  i  principi  per  la realizzazione dei piani integrati di
interventi straordinari previsti dall'art. 14.
   3.  Il  programma e' predisposto dalla Giunta regionale sulla base
delle proposte degli  enti  locali,  sentite  le  associazioni  e  le
organizzazioni  agrituristiche  operanti  nella  Regione,  nonche' le
organizzazioni professionali agricole.
   4. Ai fini della predisposizione  del  programma,  nelle  proposte
degli enti locali vanno indicati:
     a) la perimetrazione delle zone d'intervento;
     b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
     c)   l'indicazione  sintetica  del  patrimonio  edilizio  rurale
esistente e suscettibile di utilizzazione agrituristica;
     d) la descrizione  delle  caratteristiche  naturali,  ambientali
agricole   e  culturali  delle  zone,  con  particolare  riguardo  al
patrimonio storico e artistico;
     e) le  previsioni  sulle  potenzialita'  agrituristiche,  tenuto
conto   anche  delle  strutture  esistenti  per  la  ricezione  e  la
somministrazione di alimenti e bevande;
     f)  le  indicazioni,  con   appropriate   illustrazioni,   degli
itinerari agrituristici.
   5. Il programma agrituristico e' approvato dal Consiglio regionale
ed ha durata triennale.
   6.  Il  programma  viene  aggiornato  annualmente  sulla  base dei
risultati conseguiti e delle disponibilita' finanziarie.
   7. Il programma  e'  trasmesso  al  Ministero  dell'agricoltura  e
foreste.