Art. 15.
                Promozione dell'offerta agrituristica
 
   1. La Regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con le
associazioni e  le  organizzazioni  agrituristiche  e  con  gli  enti
locali,  le  iniziative  per la formazione dell'offerta agrituristica
regionale, attraverso idonee forme di pubblicita' e di propaganda che
mettono  in  evidenza  le  attivita'   agrituristiche   e   le   loro
caratteristiche  legate  all'ambiente  naturale, alla cultura ed alle
tradizioni locali.
   2.  La  Regione  sostiene,  affidandone  la   realizzazione   alle
associazioni  agrituristiche  operanti nella stessa, anche progetti -
pilota  per  iniziative  aziendali  ed  interaziendali  a   carattere
sperimentale.
   3. Per le iniziative di cui ai commi 1 e 2, previste nel programma
regionale,  sono concessi incentivi fino ad un massimo dell'80% della
spesa ammissibile.
   4. Per le iniziative di cui al comma  1  il  contributo  non  puo'
essere superiore a L. 8.000.000 per ciascun soggetto richiedente. Per
le  iniziative  di  cui  al  comma  2  il  contributo non puo' essere
superiore a L. 80.000.000 per ciascun progetto.