Art. 15. Promozione dell'offerta agrituristica 1. La Regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, le iniziative per la formazione dell'offerta agrituristica regionale, attraverso idonee forme di pubblicita' e di propaganda che mettono in evidenza le attivita' agrituristiche e le loro caratteristiche legate all'ambiente naturale, alla cultura ed alle tradizioni locali. 2. La Regione sostiene, affidandone la realizzazione alle associazioni agrituristiche operanti nella stessa, anche progetti - pilota per iniziative aziendali ed interaziendali a carattere sperimentale. 3. Per le iniziative di cui ai commi 1 e 2, previste nel programma regionale, sono concessi incentivi fino ad un massimo dell'80% della spesa ammissibile. 4. Per le iniziative di cui al comma 1 il contributo non puo' essere superiore a L. 8.000.000 per ciascun soggetto richiedente. Per le iniziative di cui al comma 2 il contributo non puo' essere superiore a L. 80.000.000 per ciascun progetto.