Art. 16. Interventi degli Enti locali e piani integrati di interventi straordinari 1. Le comunita' montane, i comprensori e le associazioni di comuni e, in mancanza di questi, i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristico, si associano nelle forme stabilite dalla vigente normativa regionale, per redigere un piano integrato di interventi straordinari, ove ritenuto necessario per le caratteristiche della zona, con l'indicazione dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per la realizzazione dell'attivita' agrituristica. 2. Il piano integrato di interventi straordinari e' approvato dalla Regione, che interviene con un contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, e per un massimo di 400 milioni.