Art. 16.
           Interventi degli Enti locali e piani integrati
                     di interventi straordinari
 
   1. Le comunita' montane, i comprensori e le associazioni di comuni
e, in mancanza di questi, i comuni compresi in ciascuna delle zone di
prevalente  interesse  agrituristico,  si   associano   nelle   forme
stabilite  dalla  vigente  normativa regionale, per redigere un piano
integrato di interventi straordinari, ove ritenuto necessario per  le
caratteristiche  della  zona,  con  l'indicazione  dettagliata  delle
dotazioni  civili  e  sociali   occorrenti   per   la   realizzazione
dell'attivita' agrituristica.
   2.  Il  piano  integrato  di  interventi straordinari e' approvato
dalla Regione, che interviene con un  contributo  in  conto  capitale
fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, e per un massimo di 400
milioni.