Art. 17.
       Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative
                      collegate all'agriturismo
 
   1.  Agli  imprenditori  agricoli,  singoli o associati, ed ai loro
familiari,  che  risultano  iscritti  nell'elenco   regionale   degli
operatori   agrituristici,  la  Regione  concede  contributi  per  le
seguenti iniziative:
     a) ristrutturazione e sistemazione di locali, cucine e stanze da
destinare alle attivita' agrituristiche in  fabbricati  censiti  come
rurali;
     b)  adattamento  di  spazi  aperti  da  destinare alla sosta dei
campeggiatori;
     c) realizzazione, nei fabbricati aziendali o sociali, di  centri
di  commercializzazione  per la vendita al dettaglio o per il consumo
di prodotti agricoli tipici della zona;
     d) realizzazione di strutture sportive e di centri  di  servizio
per  la  rivitalizzazione  della aree rurali, connesse e dimensionate
all'attivita' agrituristica;
     e)  installazione,  ripristino,  manutenzione  straordinaria   e
miglioramento   di   impianti   igienico-sanitari,  idrici,  termici,
elettrici e telefonici, al servizio dei locali e degli spazi  di  cui
alle lettere a), b), c) e d);
     f) arredamento dei locali utilizzati a scopo agrituristico;
     g)  acquisto di cavalli al solo scopo di praticare l'agriturismo
equestre, nel limite massimo di cinque capi per le aziende singole  e
di 10 capi per le aziende associate.
   2.  I  contributi  in  conto  capitale per le iniziative di cui al
punto 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) sono fissati nella misura
del 40% della spesa riconosciuta ammissibile, elevato  al  50%  nelle
zone   montane   ed  in  quelle  dichiarate  svantaggiate  delimitate
rispettivamente  ai  sensi  della  legge  25  luglio  n.  991 e della
direttiva CEE n. 268/75.
   Il beneficio  del  50%  e'  elevato  al  60%  per  gli  interventi
ricadenti  almeno  in  una delle suddette zone, con altitudine s.l.m.
superiore a 600 mt, al 70% in quelle con altitudine superiore  a  700
mt s.l.m., al 75% in quelle con altitudine superiore ad 800 mt s.l.m.
Sono  altresi' concessi contributi in conto interessi alla misura del
50% della spesa ammissibile, secondo  le  modalita'  stabilite  dalle
norme  vigenti  in  materia  di credito agrario di miglioramento. Non
puo' essere ammessa una spesa complessiva superiore a 150 milioni per
le aziende singole e 250 milioni per le  aziende  associate,  ne'  la
somma  tra  contributi  in  conto  capitale  e  contributi  in  conto
interessi puo' superare la spesa ammissibile.
   3.  Nella  concessione  dei  contributi  costituisce   motivo   di
priorita':
     a) la collocazione dell'azienda in una delle zone considerate di
maggiore interesse agrituristico e/o ricadenti nelle zone montane e/o
svantaggiate di cui al comma 2;
     b)  la realizzazione di progetti pilota a carattere sperimentale
di cui all'art. 15, comma 2;
     c) la residenza degli imprenditori agricoli in  azienda  e/o  lo
svolgere esclusivamente attivita' agricola;
     d)  i  giovani  imprenditori agricoli aventi titolo, di eta' non
superiore a 40 anni.
   4. Le provvidenze citate non sono cumulabili con quelle  concesse,
allo  stesso  titolo, da altri enti, dallo Stato o dalla CEE ai sensi
dell'art. 16 del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo
1985 e sue successive modifiche ed integrazioni.
   5. Le opere riguardanti i progetti speciali possono usufruire  dei
contributi   regionali  ad  integrazione  di  quelli  previsti  dalla
normativa nazionale o comunitaria, allorquando questa lo consente.
   6. Ai mutui di cui al comma 2, si applica il tasso di  riferimento
fissato,  per  le operazioni di credito agrario di miglioramento, con
decreto del Ministero del tesoro.
   7. Il tasso agevolato, a carico del mutuatario,  non  puo'  essere
inferiore  a quello minimo previsto dal terzo comma dell'art. 109 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
   8. Ai mutui concessi, si applicano le disposizioni in  materia  di
intervento  del  Fondo  interbancario  di garanzia di cui all'art. 36
della legge 2 giugno 1961, n. 454.
   9. I locali, gli impianti e le  attrezzature  oggetto  dei  citati
benefici  sono  soggetti  ad  un  vincolo di destinazione decennale a
decorrere dalla data di collaudo.
   10. La regione ogni anno trasmette al Ministero dell'agricoltura e
foreste  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi
agrituristici e sugli incentivi erogati dalle province.
   11.  Le  province  concorrono  finanziariamente  negli interventi,
nella misura determinata nel programma di cui all'art. 13.