Art. 17. Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo 1. Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, ed ai loro familiari, che risultano iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici, la Regione concede contributi per le seguenti iniziative: a) ristrutturazione e sistemazione di locali, cucine e stanze da destinare alle attivita' agrituristiche in fabbricati censiti come rurali; b) adattamento di spazi aperti da destinare alla sosta dei campeggiatori; c) realizzazione, nei fabbricati aziendali o sociali, di centri di commercializzazione per la vendita al dettaglio o per il consumo di prodotti agricoli tipici della zona; d) realizzazione di strutture sportive e di centri di servizio per la rivitalizzazione della aree rurali, connesse e dimensionate all'attivita' agrituristica; e) installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento di impianti igienico-sanitari, idrici, termici, elettrici e telefonici, al servizio dei locali e degli spazi di cui alle lettere a), b), c) e d); f) arredamento dei locali utilizzati a scopo agrituristico; g) acquisto di cavalli al solo scopo di praticare l'agriturismo equestre, nel limite massimo di cinque capi per le aziende singole e di 10 capi per le aziende associate. 2. I contributi in conto capitale per le iniziative di cui al punto 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) sono fissati nella misura del 40% della spesa riconosciuta ammissibile, elevato al 50% nelle zone montane ed in quelle dichiarate svantaggiate delimitate rispettivamente ai sensi della legge 25 luglio n. 991 e della direttiva CEE n. 268/75. Il beneficio del 50% e' elevato al 60% per gli interventi ricadenti almeno in una delle suddette zone, con altitudine s.l.m. superiore a 600 mt, al 70% in quelle con altitudine superiore a 700 mt s.l.m., al 75% in quelle con altitudine superiore ad 800 mt s.l.m. Sono altresi' concessi contributi in conto interessi alla misura del 50% della spesa ammissibile, secondo le modalita' stabilite dalle norme vigenti in materia di credito agrario di miglioramento. Non puo' essere ammessa una spesa complessiva superiore a 150 milioni per le aziende singole e 250 milioni per le aziende associate, ne' la somma tra contributi in conto capitale e contributi in conto interessi puo' superare la spesa ammissibile. 3. Nella concessione dei contributi costituisce motivo di priorita': a) la collocazione dell'azienda in una delle zone considerate di maggiore interesse agrituristico e/o ricadenti nelle zone montane e/o svantaggiate di cui al comma 2; b) la realizzazione di progetti pilota a carattere sperimentale di cui all'art. 15, comma 2; c) la residenza degli imprenditori agricoli in azienda e/o lo svolgere esclusivamente attivita' agricola; d) i giovani imprenditori agricoli aventi titolo, di eta' non superiore a 40 anni. 4. Le provvidenze citate non sono cumulabili con quelle concesse, allo stesso titolo, da altri enti, dallo Stato o dalla CEE ai sensi dell'art. 16 del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985 e sue successive modifiche ed integrazioni. 5. Le opere riguardanti i progetti speciali possono usufruire dei contributi regionali ad integrazione di quelli previsti dalla normativa nazionale o comunitaria, allorquando questa lo consente. 6. Ai mutui di cui al comma 2, si applica il tasso di riferimento fissato, per le operazioni di credito agrario di miglioramento, con decreto del Ministero del tesoro. 7. Il tasso agevolato, a carico del mutuatario, non puo' essere inferiore a quello minimo previsto dal terzo comma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 8. Ai mutui concessi, si applicano le disposizioni in materia di intervento del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454. 9. I locali, gli impianti e le attrezzature oggetto dei citati benefici sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale a decorrere dalla data di collaudo. 10. La regione ogni anno trasmette al Ministero dell'agricoltura e foreste una relazione sullo stato di attuazione dei programmi agrituristici e sugli incentivi erogati dalle province. 11. Le province concorrono finanziariamente negli interventi, nella misura determinata nel programma di cui all'art. 13.