Art. 18. Richiesta e liquidazione degli incentivi finanziari 1. Le domande di richiesta di concessione di contributo in conto capitale e in conto interessi, riferite ad opere o ad acquisti da effettuare, vanno indirizzate all'Assessorato all'agricoltura e foreste corredate dalla seguente documentazione: a) progetto completo (relazioni, disegni e computo metrico); b) certificati catastali di partita dell'intera azienda ed estratti di mappa degli immobili interessati ai miglioramenti; c) preventivo di spesa per gli arredi e le attrezzature; d) convenzione predisposta dalla Giunta regionale sottoscritta con firma autenticata. 2. Ad opere ultimate, i beneficiari devono inviare i seguenti documenti: a) stato finale delle opere realizzate; b) copia delle autorizzazioni amministrative relative all'esercizio dell'attivita' per la quale si richiedono le provvidenze; c) dichiarazione del beneficiario di non aver usufruito, per le stesse iniziative, di contributi statali, regionali o comunitari; d) dichiarazione con la quale il beneficiario si obbliga a non distogliere dall'utilizzazione agrituristica, per almeno 10 anni dalla data del collaudo, i locali, gli impianti e le attrezzature realizzate con il concorso finanziario regionale previsto dalla presente legge; e) documenti giustificativi delle spese, se richiesti. 3. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale sulla base di apposita convenzione predisposta dalla Giunta stessa che fissera' le modalita' di erogazione delle provvidenze e gli obblighi degli operatori agrituristici.