Art. 18.
         Richiesta e liquidazione degli incentivi finanziari
 
   1.  Le  domande di richiesta di concessione di contributo in conto
capitale e in conto interessi, riferite ad opere  o  ad  acquisti  da
effettuare,   vanno  indirizzate  all'Assessorato  all'agricoltura  e
foreste corredate dalla seguente documentazione:
     a) progetto completo (relazioni, disegni e computo metrico);
     b) certificati  catastali  di  partita  dell'intera  azienda  ed
estratti di mappa degli immobili interessati ai miglioramenti;
     c) preventivo di spesa per gli arredi e le attrezzature;
     d)  convenzione  predisposta dalla Giunta regionale sottoscritta
con firma autenticata.
   2. Ad opere ultimate, i  beneficiari  devono  inviare  i  seguenti
documenti:
     a) stato finale delle opere realizzate;
     b)    copia   delle   autorizzazioni   amministrative   relative
all'esercizio  dell'attivita'  per  la   quale   si   richiedono   le
provvidenze;
     c)  dichiarazione del beneficiario di non aver usufruito, per le
stesse iniziative, di contributi statali, regionali o comunitari;
     d) dichiarazione con la quale il beneficiario si obbliga  a  non
distogliere  dall'utilizzazione  agrituristica,  per  almeno  10 anni
dalla data del collaudo, i locali, gli  impianti  e  le  attrezzature
realizzate  con  il  concorso  finanziario  regionale  previsto dalla
presente legge;
     e) documenti giustificativi delle spese, se richiesti.
   3. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale sulla base di
apposita convenzione predisposta dalla Giunta stessa che fissera'  le
modalita'  di  erogazione  delle  provvidenze  e  gli  obblighi degli
operatori agrituristici.