Art. 19. Revoca dei benefici 1. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 6, dispone la revoca dei benefici ed il recupero delle somme eventualmente erogate, nonche' delle spese e degli interessi, se: a) l'iniziativa non e' realizzata conformemente al progetto approvato ed entro i termini indicati nella deliberazione di concessione; b) sono accertate sostanziali irregolarita' nella documentazione giustificativa delle spese; c) viene mutata la destinazione dell'immobile prima della scadenza del termine decennale indicato nel comma 10 dell'art. 15; d) vengano rilevate violazioni delle norme edilizie e degli strumenti urbanistici vigenti.