Art. 19.
                         Revoca dei benefici
 
   1. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art.  6,
dispone   la   revoca   dei  benefici  ed  il  recupero  delle  somme
eventualmente erogate, nonche' delle spese e degli interessi, se:
     a) l'iniziativa non  e'  realizzata  conformemente  al  progetto
approvato   ed  entro  i  termini  indicati  nella  deliberazione  di
concessione;
     b) sono accertate sostanziali irregolarita' nella documentazione
giustificativa delle spese;
     c)  viene  mutata  la  destinazione  dell'immobile  prima  della
scadenza del termine decennale indicato nel comma 10 dell'art. 15;
     d)  vengano  rilevate  violazioni  delle  norme edilizie e degli
strumenti urbanistici vigenti.