Art. 2.
               Definizione di attivita' agrituristiche
 
  1.  Per  attivita'  agrituristiche  si  intendono esclusivamente le
attivita' di ricezione ed ospitalita' esercitate  dagli  imprenditori
agricoli,  di  cui  all'art.  2135  del  codice  civile,  singoli  od
associati; e dai loro familiari di cui all'art. 230- bis  del  codice
civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto
di   connessione  e  complementarieta'  rispetto  alle  attivita'  di
coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame che,
comunque, rimangono principali.
   2. Lo svolgimento  di  attivita'  agrituristiche,  nell'osservanza
delle  norme  di cui alla presente legge, non costituisce distrazione
della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
   3. Fra tali attivita' rientrano:
     a) l'ospitalita' stagionale, anche  in  spazi  aperti  destinati
alla sosta dei campeggiatori;
     b)  la somministrazione, per la consumazione sul posto, di pasti
e bevande costituiti prevalentemente da  prodotti  dell'azienda,  ivi
compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
     c)   l'organizzazione,  a  favore  degli  ospiti,  di  attivita'
ricreative o culturali, nell'ambito dell'azienda.
   4. Ai fini di cui alla lettera  b)  sono  considerati  di  propria
produzione  le  bevande  e  i  cibi  prodotti e lavorati nell'azienda
agricola, nonche'  quelli  ricavati  da  materie  prime  dell'azienda
agricola anche attraverso lavorazioni esterne.