Art. 2. Definizione di attivita' agrituristiche 1. Per attivita' agrituristiche si intendono esclusivamente le attivita' di ricezione ed ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli od associati; e dai loro familiari di cui all'art. 230- bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarieta' rispetto alle attivita' di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame che, comunque, rimangono principali. 2. Lo svolgimento di attivita' agrituristiche, nell'osservanza delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. 3. Fra tali attivita' rientrano: a) l'ospitalita' stagionale, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori; b) la somministrazione, per la consumazione sul posto, di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico; c) l'organizzazione, a favore degli ospiti, di attivita' ricreative o culturali, nell'ambito dell'azienda. 4. Ai fini di cui alla lettera b) sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonche' quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.