Art. 20. S a n z i o n i 1. Chiunque eserciti l'attivita' agrituristica sprovvisto della relativa autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 10.000.000 e all'immediata chiusura dell'azienda agrituristica. 2. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro: a) da L. 500.000 a L. 1.500.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'art. 2; b) da L. 50.000 a L. 150.000 nel caso di violazione della norme contenute nell'art. 3, comma 1; c) da L. 500.000 a L. 1.500.000 nel caso di violazione dell'art. 3, comma 2; d) da L. 300.000 a L. 600.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'art. 11. 3. In caso di piu' violazioni nel corso dell'anno degli obblighi di cui al comma 2 viene disposta la sospensione dell'autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del procedimento amministrativo. 4. Per l'applicazione delle suddette sanzioni si applicano le pro- cedure previste dalla legge del 2 novembre 1981, n. 689.