Art. 20.
                           S a n z i o n i
 
   1. Chiunque eserciti l'attivita'  agrituristica  sprovvisto  della
relativa  autorizzazione  e' soggetto alla sanzione amministrativa da
L. 2.000.000 a L. 10.000.000 e  all'immediata  chiusura  dell'azienda
agrituristica.
   2.  Si  applica  la  sanzione  amministrativa del pagamento di una
somma di denaro:
     a)  da  L.  500.000  a L. 1.500.000 nel caso di violazione delle
norme contenute nell'art. 2;
     b) da L. 50.000 a L. 150.000 nel caso di violazione della  norme
contenute nell'art. 3, comma 1;
     c) da L. 500.000 a L. 1.500.000 nel caso di violazione dell'art.
3, comma 2;
     d) da L. 300.000 a L. 600.000 nel caso di violazione delle norme
contenute nell'art. 11.
   3.  In  caso di piu' violazioni nel corso dell'anno degli obblighi
di cui al comma 2 viene disposta la  sospensione  dell'autorizzazione
con   effetto   immediato  fino  alla  definizione  del  procedimento
amministrativo.
   4. Per l'applicazione delle suddette sanzioni si applicano le pro-
cedure previste dalla legge del 2 novembre 1981, n. 689.