Art. 3. Esercizio dell'agriturismo 1. Non puo' essere impiegato per lo svolgimento di attivita' agrituristiche personale non appartenente al nucleo familiare o non convivente, ovvero non impiegato dall'impresa in attivita' agricola aziendale. Tale disposizione non si applica alle cooperative. 2. La qualifica di "Operatore Agrituristico" e la denominazione "Azienda agrituristica" o "Agriturismo" devono essere usati esclusivamente dai soggetti iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici.