Art. 3.
                     Esercizio dell'agriturismo
 
   1.  Non  puo'  essere  impiegato  per  lo svolgimento di attivita'
agrituristiche personale non appartenente al nucleo familiare  o  non
convivente,  ovvero  non impiegato dall'impresa in attivita' agricola
aziendale. Tale disposizione non si applica alle cooperative.
   2.  La  qualifica  di "Operatore Agrituristico" e la denominazione
"Azienda  agrituristica"  o   "Agriturismo"   devono   essere   usati
esclusivamente  dai  soggetti  iscritti  nell'elenco  degli operatori
agrituristici.