Art. 4.
        Utilizzazione dei locali per attivita' agrituristiche
 
   1. Per le attivita' agrituristiche  possono  essere  utilizzati  i
locali  siti  nell'abitazione  dell'imprenditore agricolo ubicata nel
fondo, nonche' gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e  non
piu' necessari alla conduzione dello stesso.
   2.  La  Regione  nell'ambito  del  programma  di  cui  all'art. 11
individua i comuni nei cui centri abitati possono essere  utilizzati,
per  attivita'  agrituristiche,  gli  edifici destinati ad abitazione
dall'imprenditore agricolo, che svolga la  propria  attivita'  in  un
fondo  privo  di  fabbricati,  sito  nel  medesimo  comune  o  in uno
limitrofo.
   3.  L'utilizzazione   agrituristica   non   comporta   cambio   di
destinazione  d'uso  degli  edifici  e dei fondi rustici censiti come
rurali.
   4. Gli interventi consentiti sugli edifici esistenti da  destinare
all'attivita'  agrituristica  sono quelli di restauro, di risanamento
conservativo e di ristrutturazione da  eseguire  nel  rispetto  delle
caratteristiche   tipologiche   ed   architettoniche   degli  edifici
esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle  zone
interessate.
   5.  Eventuali  ampliamenti  sono possibili nell'ambito delle norme
urbanistiche vigenti.