Art. 4. Utilizzazione dei locali per attivita' agrituristiche 1. Per le attivita' agrituristiche possono essere utilizzati i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonche' gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non piu' necessari alla conduzione dello stesso. 2. La Regione nell'ambito del programma di cui all'art. 11 individua i comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati, per attivita' agrituristiche, gli edifici destinati ad abitazione dall'imprenditore agricolo, che svolga la propria attivita' in un fondo privo di fabbricati, sito nel medesimo comune o in uno limitrofo. 3. L'utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali. 4. Gli interventi consentiti sugli edifici esistenti da destinare all'attivita' agrituristica sono quelli di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione da eseguire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate. 5. Eventuali ampliamenti sono possibili nell'ambito delle norme urbanistiche vigenti.