Art. 5.
            Criteri e limiti dell'attivita' agrituristica
 
   1. La capacita' ricettiva  delle  aziende  agricole  che  svolgono
attivita'  agrituristica e' consentita fino ad un limite massimo di 6
camere e 15 posti letto; tale limite puo' essere elevato a 15  camere
e  40  posti  letto  quando la stessa attivita' viene svolta in forma
associativa anche con locali dislocati in piu' aziende.
   2. L'ospitalita' in spazi aperti, da destinare alla sosta di tende
e di altri mezzi di soggiorno autonomo, e' consentita in  aziende  di
estensione  non inferiore a un ettaro di superficie per un massimo di
3 piazzole e per non piu' di 15 persone.
   3. Se  l'imprenditore  agricolo  si  avvale  dei  due  sistemi  di
ospitalita'  di  cui  ai  commi  1 e 2, i limiti di ricettivita' sono
ridotti rispettivamente di 1/3.
   4. I locali destinati ad alloggi agrituristici vanno arredati  con
decoro ed in maniera adeguata alle normali esigenze degli ospiti.
   5.   La   durata   dell'attivita'   agrituristica   e  l'eventuale
suddivisione in periodi vanno indicate nella  domanda  di  iscrizione
all'elenco  regionale  di  cui all'art. 6 e nella richiesta, prevista
dall'art.  7,  di  autorizzazione  allo  svolgimento   dell'attivita'
agrituristica.