Art. 5. Criteri e limiti dell'attivita' agrituristica 1. La capacita' ricettiva delle aziende agricole che svolgono attivita' agrituristica e' consentita fino ad un limite massimo di 6 camere e 15 posti letto; tale limite puo' essere elevato a 15 camere e 40 posti letto quando la stessa attivita' viene svolta in forma associativa anche con locali dislocati in piu' aziende. 2. L'ospitalita' in spazi aperti, da destinare alla sosta di tende e di altri mezzi di soggiorno autonomo, e' consentita in aziende di estensione non inferiore a un ettaro di superficie per un massimo di 3 piazzole e per non piu' di 15 persone. 3. Se l'imprenditore agricolo si avvale dei due sistemi di ospitalita' di cui ai commi 1 e 2, i limiti di ricettivita' sono ridotti rispettivamente di 1/3. 4. I locali destinati ad alloggi agrituristici vanno arredati con decoro ed in maniera adeguata alle normali esigenze degli ospiti. 5. La durata dell'attivita' agrituristica e l'eventuale suddivisione in periodi vanno indicate nella domanda di iscrizione all'elenco regionale di cui all'art. 6 e nella richiesta, prevista dall'art. 7, di autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' agrituristica.