Art. 6. Norme igienico-sanitarie 1. Le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie degli edifici destinati all'attivita' agrituristica vanno adeguate a quelle previste dai regolamenti edilizi comunali per i locali di abitazione. 2. Negli spazi aperti destinati ai campeggiatori vengono assicurati i servizi igienico-sanitari, la fornitura di acqua e di energia elettrica, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, attraverso impianti esterni oppure interni alle strutture edilizie dell'azienda agricola. 3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283.