Art. 6.
                      Norme igienico-sanitarie
 
   1.  Le  caratteristiche  strutturali  ed  igienico-sanitarie degli
edifici destinati all'attivita' agrituristica vanno adeguate a quelle
previste dai regolamenti edilizi comunali per i locali di abitazione.
   2.  Negli  spazi  aperti  destinati   ai   campeggiatori   vengono
assicurati  i  servizi  igienico-sanitari, la fornitura di acqua e di
energia elettrica, la raccolta e lo smaltimento dei  rifiuti  solidi,
attraverso  impianti  esterni  oppure interni alle strutture edilizie
dell'azienda agricola.
   3.  La  produzione,  la  preparazione,  il  confezionamento  e  la
somministrazione   di   alimenti   e   bevande   sono  soggetti  alle
disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283.