Art. 7.
                        Delega alle Province
 
   1. Le funzioni amministrative, di cui agli articoli 17,  18  e  19
sono delegate alle Province.
   2. Le Province nell'esercizio delle funzioni delegate osservano le
direttive  e  gli  atti  di  indirizzo  e coordinamento emanati dalla
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura.
   3. La Giunta regionale  esercita,  ai  sensi  dell'art.  63  dello
Statuto  regionale,  i  poteri  di  iniziativa  e vigilanza in ordine
all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
   4. La Giunta regionale in caso di accertato inadempimento e previa
formale diffida del Presidente, propone al Consiglio la revoca  della
delega.