Art. 7. Delega alle Province 1. Le funzioni amministrative, di cui agli articoli 17, 18 e 19 sono delegate alle Province. 2. Le Province nell'esercizio delle funzioni delegate osservano le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura. 3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate. 4. La Giunta regionale in caso di accertato inadempimento e previa formale diffida del Presidente, propone al Consiglio la revoca della delega.