Art. 8.
                Elenco degli operatori agrituristici
 
   1. E' istituito, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1985,
n.  730,  l'elenco degli operatori agrituristici presso l'Assessorato
regionale all'agricoltura.
   2.  L'iscrizione  e'  condizione  necessaria   per   il   rilascio
dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 10.
   3.  L'iscrizione  e'  deliberata  da una Commissione regionale per
l'agriturismo, nominata con decreto del Presidente della Regione,  la
quale  provvede  alla  tenuta dell'elenco. Il provvedimento di nomina
puo' essere emesso anche in mancanza  di  alcune  delle  designazioni
richieste purche' siano individuati la meta' piu' uno dei componenti.
Sono fatte salve le eventuali successive integrazioni.
   4.  La Commissione Regionale per l'agriturismo dura in carica fino
al termine del mandato del Consiglio regionale ed e' composta da:
     a) il Presidente della Giunta regionale o un  assessore  da  lui
delegato con funzioni di presidente;
     b)   gli  assessori  regionali  all'agricoltura,  al  turismo  e
all'ambiente, o dai loro delegati;
     c)  tre  rappresentanti  esperti  designati  dalle  associazioni
agrituristiche operanti nella regione;
     d)   tre   rappresentanti   delle  organizzazioni  professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
     e) due rappresentanti delle organizzazioni cooperative.
   5. Funge da segretario  della  Commissione  per  l'agriturismo  un
dipendente dell'Assessorato all'agricoltura.
   6.  La  domanda  di  iscrizione va indirizzata al Presidente della
Commissione per l'agriturismo di  cui  al  comma  4  corredata  dalla
documentazione  attestante  il possesso dei requisiti di imprenditore
agricolo   e   contenente   la    descrizione    dettagliata    delle
caratteristiche  dell'azienda  e  delle  attivita' che il richiedente
intende svolgere.
   7. Non possono essere iscritti nell'elenco regionale coloro che si
trovano nelle condizioni di cui al  terzo  comma  dell'art.  6  della
legge n. 730 del 1985.
   8.  Entro  il termine di sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, la Commissione, ove sussistano i  requisiti,  provvede  alla
iscrizione   nell'elenco,  dandone  comunicazione  agli  interessati.
Trascorso inutilmente detto termine, la domanda si  intende  accolta.
Avverso   il   diniego  di  iscrizione,  e'  ammesso  il  ricorso  in
opposizione entro trenta giorni, ai sensi dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
   9.  L'iscrizione  ha  validita'  annuale  ed  e'   automaticamente
rinnovata  se  non vi sono comunicazioni di cessazioni dell'attivita'
da parte del titolare, o non  sopravvengono  le  condizioni  previste
dall'art. 10 per la revoca.
   10.  Le  autorizzazioni  provvisorie,  sino  all'entrata in vigore
della   presente   legge    rilasciate    dall'Assessore    regionale
all'agricoltura  ai  sensi  dell'art. 6 della legge 730/85, rimangono
valide.
   11. Ai componenti della Commissione di cui al  comma  4,  estranei
all'Amministrazione   regionale,   competono,   se   ne  ricorrono  i
presupposti, il rimborso delle spese di viaggio e  le  indennita'  di
trasferta  nella misura ed alle condizioni stabilite per i dipendenti
regionali della massima qualifica dirigenziale.
   12. Ai lavori della Commissione  puo'  assistere  il  sindaco  del
comune nel cui territorio ricade l'azienda agrituristica.