Art. 8. Elenco degli operatori agrituristici 1. E' istituito, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, l'elenco degli operatori agrituristici presso l'Assessorato regionale all'agricoltura. 2. L'iscrizione e' condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 10. 3. L'iscrizione e' deliberata da una Commissione regionale per l'agriturismo, nominata con decreto del Presidente della Regione, la quale provvede alla tenuta dell'elenco. Il provvedimento di nomina puo' essere emesso anche in mancanza di alcune delle designazioni richieste purche' siano individuati la meta' piu' uno dei componenti. Sono fatte salve le eventuali successive integrazioni. 4. La Commissione Regionale per l'agriturismo dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio regionale ed e' composta da: a) il Presidente della Giunta regionale o un assessore da lui delegato con funzioni di presidente; b) gli assessori regionali all'agricoltura, al turismo e all'ambiente, o dai loro delegati; c) tre rappresentanti esperti designati dalle associazioni agrituristiche operanti nella regione; d) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; e) due rappresentanti delle organizzazioni cooperative. 5. Funge da segretario della Commissione per l'agriturismo un dipendente dell'Assessorato all'agricoltura. 6. La domanda di iscrizione va indirizzata al Presidente della Commissione per l'agriturismo di cui al comma 4 corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di imprenditore agricolo e contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'azienda e delle attivita' che il richiedente intende svolgere. 7. Non possono essere iscritti nell'elenco regionale coloro che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge n. 730 del 1985. 8. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la Commissione, ove sussistano i requisiti, provvede alla iscrizione nell'elenco, dandone comunicazione agli interessati. Trascorso inutilmente detto termine, la domanda si intende accolta. Avverso il diniego di iscrizione, e' ammesso il ricorso in opposizione entro trenta giorni, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 9. L'iscrizione ha validita' annuale ed e' automaticamente rinnovata se non vi sono comunicazioni di cessazioni dell'attivita' da parte del titolare, o non sopravvengono le condizioni previste dall'art. 10 per la revoca. 10. Le autorizzazioni provvisorie, sino all'entrata in vigore della presente legge rilasciate dall'Assessore regionale all'agricoltura ai sensi dell'art. 6 della legge 730/85, rimangono valide. 11. Ai componenti della Commissione di cui al comma 4, estranei all'Amministrazione regionale, competono, se ne ricorrono i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio e le indennita' di trasferta nella misura ed alle condizioni stabilite per i dipendenti regionali della massima qualifica dirigenziale. 12. Ai lavori della Commissione puo' assistere il sindaco del comune nel cui territorio ricade l'azienda agrituristica.