Art. 2.
                           Sede e servizi
 
   1. Ciascun Gruppo consiliare ha diritto all'assegnazione,  a  cura
dell'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio, di una sede adeguata in
relazione alla sua consistenza numerica.
   2. L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei  fondi
di  bilancio del Consiglio regionale, all'allestimento, arredamento e
attrezzatura di dette sedi e ne verifica annualmente  la  congruita',
sentiti  i Presidenti dei Gruppi consiliari; provvede, altresi', alle
spese  per  l'installazione  degli impianti telefonici ed ai relativi
canoni nonche' a quelle per le conversazioni telefoniche  nei  limiti
fissati dal successivo art. 5.
   3.  Le  macchine d'ufficio, i mobili e gli altri oggetti assegnati
ai Gruppi consiliari sono dati in carico, con  apposito  verbale,  ai
Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili.
   4. In caso di nomina di altro Presidente del Gruppo, il Presidente
uscente riconsegna all'Ufficio di Presidenza gli oggetti inventariati
che ha ricevuto in carico.