Art. 2. Sede e servizi 1. Ciascun Gruppo consiliare ha diritto all'assegnazione, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di una sede adeguata in relazione alla sua consistenza numerica. 2. L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi di bilancio del Consiglio regionale, all'allestimento, arredamento e attrezzatura di dette sedi e ne verifica annualmente la congruita', sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari; provvede, altresi', alle spese per l'installazione degli impianti telefonici ed ai relativi canoni nonche' a quelle per le conversazioni telefoniche nei limiti fissati dal successivo art. 5. 3. Le macchine d'ufficio, i mobili e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili. 4. In caso di nomina di altro Presidente del Gruppo, il Presidente uscente riconsegna all'Ufficio di Presidenza gli oggetti inventariati che ha ricevuto in carico.