Art. 3.
                         Dotazione organica
 
   1.  Ciascun  Gruppo  consiliare  si serve di un Ufficio, cui viene
assegnato personale inquadrato nel ruolo regionale secondo i seguenti
criteri:
     a) due dipendenti per ciascun Gruppo costituito  a  norma  degli
artt.  7  e  8  del  Regolamento  Interno  del  Consiglio  regionale,
qualunque sia la costituzione numerica;
     b) unita'  aggiuntive  in  proporzione  di  tre  ogni  cinque  o
frazioni di almeno due consiglieri appartenenti al Gruppo.
   2.  Il  personale  di  cui  al  comma precedente, distaccato dalla
struttura di apartenenza,  e'  assegnato  temporaneamente  al  Gruppo
richiedente.
   3.  Il Presidente del Gruppo conferisce l'incarico di responsabile
dell'Ufficio a uno dei dirigenti assegnati a norma del 1› comma.
   4. Il personale assegnato a ciascun Gruppo  presta  servizio  alle
dipendenze  funzionali  dei rispettivi Presidenti che disciplinano la
presenza e l'orario di servizio nel rispetto della normativa  vigente
in materia di personale regionale.
   5.  Non  e' consentita l'assunzione e l'utilizzazione, a qualsiasi
titolo,  da  parte  dei  Gruppi  consiliari,  di  personale  estraneo
all'Amministrazione regionale.