Art. 3. Dotazione organica 1. Ciascun Gruppo consiliare si serve di un Ufficio, cui viene assegnato personale inquadrato nel ruolo regionale secondo i seguenti criteri: a) due dipendenti per ciascun Gruppo costituito a norma degli artt. 7 e 8 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, qualunque sia la costituzione numerica; b) unita' aggiuntive in proporzione di tre ogni cinque o frazioni di almeno due consiglieri appartenenti al Gruppo. 2. Il personale di cui al comma precedente, distaccato dalla struttura di apartenenza, e' assegnato temporaneamente al Gruppo richiedente. 3. Il Presidente del Gruppo conferisce l'incarico di responsabile dell'Ufficio a uno dei dirigenti assegnati a norma del 1 comma. 4. Il personale assegnato a ciascun Gruppo presta servizio alle dipendenze funzionali dei rispettivi Presidenti che disciplinano la presenza e l'orario di servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale. 5. Non e' consentita l'assunzione e l'utilizzazione, a qualsiasi titolo, da parte dei Gruppi consiliari, di personale estraneo all'Amministrazione regionale.