Art. 4.
             Procedura per l'assegnazione del personale
 
   1.  Il  personale  di  cui  al  precedente  articolo  e' richiesto
nominativamente dal  Presidente  di  ciascun  Gruppo  all'Ufficio  di
Presidenza   del   Consiglio   regionale  che  provvede  con  propria
deliberazione, ove trattasi  di  personale  in  servizio  presso  gli
Uffici del Consiglio regionale.
   2.  Se  la  richiesta  riguarda  personale  in servizio presso gli
Uffici della Giunta regionale, il provvedimento  di  assegnazione  e'
disposto  dall'Assessore  al  Personale  d'intesa  con  l'Ufficio  di
Presidente del Consiglio regionale.
   3. Per l'assegnazione ai Gruppi consiliari deve essere formalmente
acquisito, dal Grupo proponente, l'assenso del dipendente.
   4. Il personale assegnato ai Gruppi consiliari e' distaccato dalla
struttura di  appartenenza  e  rientra  obbligatoriamente  presso  la
stessa alla cessazione, per qualsiasi motivo, conservando l'eventuale
incarico ricoperto.
   5.   Al   personale   ed  al  responsabile  sono  riconosciuti  il
trattamento e le indennita', ove ne abbiano titolo, di cui alle leggi
regionali che disciplinano il trattamento del personale.