Art. 4. Procedura per l'assegnazione del personale 1. Il personale di cui al precedente articolo e' richiesto nominativamente dal Presidente di ciascun Gruppo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che provvede con propria deliberazione, ove trattasi di personale in servizio presso gli Uffici del Consiglio regionale. 2. Se la richiesta riguarda personale in servizio presso gli Uffici della Giunta regionale, il provvedimento di assegnazione e' disposto dall'Assessore al Personale d'intesa con l'Ufficio di Presidente del Consiglio regionale. 3. Per l'assegnazione ai Gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, dal Grupo proponente, l'assenso del dipendente. 4. Il personale assegnato ai Gruppi consiliari e' distaccato dalla struttura di appartenenza e rientra obbligatoriamente presso la stessa alla cessazione, per qualsiasi motivo, conservando l'eventuale incarico ricoperto. 5. Al personale ed al responsabile sono riconosciuti il trattamento e le indennita', ove ne abbiano titolo, di cui alle leggi regionali che disciplinano il trattamento del personale.