Art. 5.
                         C o n t r i b u t i
 
   1. Per l'assolvimento delle  funzioni  dei  Gruppi  consiliari  la
Regione   assegna,   all'inizio   di  ogni  anno,  con  deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i sottoelencati  contributi
mensili a carico del bilancio del Consiglio regionale:
     a) una quota di:
     L. 1.500.000 ai Gruppi comprendenti un consigliere;
     L. 2.500.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove consiglieri;
     L. 3.900.000 ai Gruppi comprendenti oltre nove consiglieri;
     b) una quota fissa di L. 325.000 per ogni consigliere componente
il Gruppo;
     c)   per   le   spese  relative  all'aggiornamento  culturale  e
scientifico:
     L. 250.000 ai Gruppi comprendenti un consigliere;
     L. 1.000.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove consiglieri;
     L. 2.000.000 ai Gruppi comprendenti oltre nove consiglieri;
     d) per  le  spese  telefoniche  una  quota  annua  fissa  di  L.
2.500.000  per  ciascun Gruppo ed una quota annua di L. 2.500.000 per
ogni consigliere componente il Gruppo.
   2. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e  la
composizione dei Gruppi, l'Ufficio di Presidenza assegna i contributi
a  decorrere  dal  giorno  successivo  a quello delle elezioni per il
rinnovo del Consiglio.