Art. 5. C o n t r i b u t i 1. Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari la Regione assegna, all'inizio di ogni anno, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i sottoelencati contributi mensili a carico del bilancio del Consiglio regionale: a) una quota di: L. 1.500.000 ai Gruppi comprendenti un consigliere; L. 2.500.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove consiglieri; L. 3.900.000 ai Gruppi comprendenti oltre nove consiglieri; b) una quota fissa di L. 325.000 per ogni consigliere componente il Gruppo; c) per le spese relative all'aggiornamento culturale e scientifico: L. 250.000 ai Gruppi comprendenti un consigliere; L. 1.000.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove consiglieri; L. 2.000.000 ai Gruppi comprendenti oltre nove consiglieri; d) per le spese telefoniche una quota annua fissa di L. 2.500.000 per ciascun Gruppo ed una quota annua di L. 2.500.000 per ogni consigliere componente il Gruppo. 2. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei Gruppi, l'Ufficio di Presidenza assegna i contributi a decorrere dal giorno successivo a quello delle elezioni per il rinnovo del Consiglio.