Art. 6.
                    Utilizzazione dei contributi
 
   1. I contributi di cui al precedente articolo sono utilizzati  per
lo  svolgimento  delle funzioni istituzionali e per le iniziative dei
Gruppi ed in  particolare  per  le  spese  postali,  di  cancelleria,
tipografiche e di trasporto; l'aggiornamento culturale e scientifico;
visite   di   istruzione,   iniziative   di  studio,  informazione  e
consultazione, scambi culturali, acquisto libri, riviste e  giornali;
collaborazioni  operative  e  professionali  di esperti necessari per
l'attivita' funzionale collegata ai lavori del Consiglio.
   2. Entro il 31 gennaio  di  ogni  anno  i  Presidenti  dei  Gruppi
consiliari  presentano  al'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio un
rendiconto delle spese sostenute per categorie ed  una  dichiarazione
attestante   la   utilizzazione   dei  contributi  erogati  nell'anno
precedente per la realizzazione dei  fini  istituzionali  del  Gruppo
stesso.