Art. 6. Utilizzazione dei contributi 1. I contributi di cui al precedente articolo sono utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per le iniziative dei Gruppi ed in particolare per le spese postali, di cancelleria, tipografiche e di trasporto; l'aggiornamento culturale e scientifico; visite di istruzione, iniziative di studio, informazione e consultazione, scambi culturali, acquisto libri, riviste e giornali; collaborazioni operative e professionali di esperti necessari per l'attivita' funzionale collegata ai lavori del Consiglio. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi consiliari presentano al'Ufficio di Presidenza del Consiglio un rendiconto delle spese sostenute per categorie ed una dichiarazione attestante la utilizzazione dei contributi erogati nell'anno precedente per la realizzazione dei fini istituzionali del Gruppo stesso.