Art. 8.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Al  maggior  onere finanziario derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato per il periodo ottobre-dicembre 1993  in  L.
35.000.000,  si  fa  fronte  apportando al bilancio di previsione del
corrente esercizio la seguente variazione in termini di competenza  e
cassa:
   (Omissis).
   2. Per gli esercizi futuri si provvedera' con le apposite leggi di
bilancio.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Puglia.
    Bari, 11 gennaio 1994
 
                               SAVINO