Art. 8. Norma finanziaria 1. Al maggior onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per il periodo ottobre-dicembre 1993 in L. 35.000.000, si fa fronte apportando al bilancio di previsione del corrente esercizio la seguente variazione in termini di competenza e cassa: (Omissis). 2. Per gli esercizi futuri si provvedera' con le apposite leggi di bilancio. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, 11 gennaio 1994 SAVINO