Art. 2. Coordinamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale 1. E' istituita la funzione di coordinatore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. L'incarico e' conferito, nell'ambito della dotazione organica vigente, ad un dirigente del ruolo unico regionale appartenente al Corpo, che abbia almeno tre anni di anzianita' giuridica nella qualifica stessa, secondo le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41. 2. Il coordinatore generale di cui al comma 1, che assume la denominazione di comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, svolge le funzioni previste dall'articolo 9 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, assicurando il coordinamento organizzativo e funzionale tra le strutture in cui si articola il Corpo nonche' le funzioni ispettive sulle strutture stesse e sul personale. 3. Alla struttura centale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, avente competenza generale in materia di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi, sono attribuite le competenze in materia di acquisizione di beni e di economato.