Art. 2.
                  Coordinamento del Corpo forestale
                      e di vigilanza ambientale
 
   1.  E'  istituita  la  funzione di coordinatore generale del Corpo
forestale  e  di  vigilanza  ambientale.  L'incarico  e'   conferito,
nell'ambito  della  dotazione  organica  vigente, ad un dirigente del
ruolo unico regionale appartenente al Corpo,  che  abbia  almeno  tre
anni  di  anzianita'  giuridica  nella  qualifica  stessa, secondo le
disposizioni  previste  dall'articolo  1  della  legge  regionale  14
settembre 1993, n. 41.
   2.  Il  coordinatore  generale  di  cui  al comma 1, che assume la
denominazione di  comandante  del  Corpo  forestale  e  di  vigilanza
ambientale,  svolge  le funzioni previste dall'articolo 9 della legge
regionale  26  agosto  1988,  n.  32,  assicurando  il  coordinamento
organizzativo  e  funzionale  tra  le strutture in cui si articola il
Corpo nonche' le funzioni ispettive  sulle  strutture  stesse  e  sul
personale.
   3.  Alla  struttura  centale  del  Corpo  forestale e di vigilanza
ambientale, avente competenza generale in materia di  programmazione,
coordinamento  e  controllo  degli  interventi,  sono  attribuite  le
competenze in materia di acquisizione di beni e di economato.