Art. 4. Adeguamento alla legge 23 ottobre 1992, n. 421 1. La Giunta regionale, in armonia con i principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' tenuta a presentare, entro il 31 dicembre 1993, uno o piu' disegni di legge diretti alla razionalizzazione dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale, dell'Azienda delle foreste demaniali della regione e degli enti pubblici strumentali appartenenti al comparto di contrattazione. 2. L'Amministrazione regionale, nel rispetto della dotazione organica complessiva, entro il 31 dicembre 1993 provvede, con le pro- cedure di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, alla ricognizione dei servizi e dei settori ed alla rilevazione di tutto il personale distinto per ambito territoriale e per sedi di servizio, nonche' per qualifiche e per profili professionali, evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, in comando, in distacco e con contratto a tempo determinato. 3. Sono estese all'Azienda delle foreste demaniali della Regione le procedure previste dagli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 51 del 1978 per la individuazione dei servizi e dei settori, ancorche' istituiti o previsti da disposizioni di legge, nonche' quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, per la individuazione delle sedi e degli ambiti territoriali delle strutture organizzative periferiche.