Art. 4.
           Adeguamento alla legge 23 ottobre 1992, n. 421
 
   1.  La  Giunta  regionale,  in  armonia  con i principi desumibili
dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  e'  tenuta  a
presentare,  entro  il  31 dicembre 1993, uno o piu' disegni di legge
diretti       alla       razionalizzazione        dell'organizzazione
dell'Amministrazione  regionale, dell'Azienda delle foreste demaniali
della regione e  degli  enti  pubblici  strumentali  appartenenti  al
comparto di contrattazione.
   2.  L'Amministrazione  regionale,  nel  rispetto  della  dotazione
organica complessiva, entro il 31 dicembre 1993 provvede, con le pro-
cedure di cui agli articoli 5 e 6 della  legge  regionale  17  agosto
1978,  n.  51,  alla  ricognizione  dei servizi e dei settori ed alla
rilevazione di tutto il personale distinto per ambito territoriale  e
per   sedi   di  servizio,  nonche'  per  qualifiche  e  per  profili
professionali,  evidenziando  le  posizioni  di  ruolo  numerarie   e
soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, in comando, in distacco e
con contratto a tempo determinato.
   3.  Sono  estese all'Azienda delle foreste demaniali della Regione
le procedure previste dagli articoli 5 e 6 della legge  regionale  n.
51  del  1978  per  la  individuazione  dei  servizi  e  dei settori,
ancorche' istituiti o previsti  da  disposizioni  di  legge,  nonche'
quanto  previsto  dall'articolo  2  della  legge regionale 23 ottobre
1978, n.  62,  per  la  individuazione  delle  sedi  e  degli  ambiti
territoriali delle strutture organizzative periferiche.