Art. 3.
                      Finanziamenti finalizzati
 
   1.  La  Giunta  regionale  e' autorizzata a concedere alla Sivalco
S.p.a., ove necessario, finanziamenti destinati alla copertura  degli
oneri relativi alle operazioni di liquidazione.
   2.  Il  finanziamento di cui al comma 1 e' concesso entro i limiti
determinati nella legge di approvazione del bilancio preventivo della
Regione per l'anno 1994, sulla base di motivate domande avanzate  dal
liquidatore  della  Sivalco  S.p.a.,  corredate  dalla documentazione
dell'onere da sostenere nel quadro della liquidazione della Societa'.
Con delibera della Giunta regionale sono fissate le condizioni  e  le
modalita' per la concessione del finanziamento stesso.
   3.   La   Giunta  regionale,  sentita  la  competente  Commissione
consiliare, e' autorizzata altresi' a concedere al Consozio  "Azienda
Speciale   Valli   di  Comacchio"  un  finanziamento  finalizzato  ad
incrementare il fondo di dotazione del Consorzio stesso.
   4. Con delibera della Giunta regionale sono fissate le  condizioni
e  le  modalita' per la concessione del finanziamento di cui al comma
3, entro i limiti determinati in sede di legge  di  approvazione  del
bilancio preventivo regionale per l'anno 1994.