Art. 3. Finanziamenti finalizzati 1. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere alla Sivalco S.p.a., ove necessario, finanziamenti destinati alla copertura degli oneri relativi alle operazioni di liquidazione. 2. Il finanziamento di cui al comma 1 e' concesso entro i limiti determinati nella legge di approvazione del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1994, sulla base di motivate domande avanzate dal liquidatore della Sivalco S.p.a., corredate dalla documentazione dell'onere da sostenere nel quadro della liquidazione della Societa'. Con delibera della Giunta regionale sono fissate le condizioni e le modalita' per la concessione del finanziamento stesso. 3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, e' autorizzata altresi' a concedere al Consozio "Azienda Speciale Valli di Comacchio" un finanziamento finalizzato ad incrementare il fondo di dotazione del Consorzio stesso. 4. Con delibera della Giunta regionale sono fissate le condizioni e le modalita' per la concessione del finanziamento di cui al comma 3, entro i limiti determinati in sede di legge di approvazione del bilancio preventivo regionale per l'anno 1994.