Art. 4. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nel modo seguente: a) per l'accollo degli oneri finanziari dei mutui di cui all'art. 1 mediante l'istituzione di uno o piu' capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31; b) per gli interventi di cui all'art. 2, lett. a), mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verra' dotato della necessaria disponibilita' mediante specifiche autorizzazioni di spese che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria a norma di quanto disposto dall'art. 13-bis della legge regionale n. 31 del 1977; c) per gli interventi di cui all'art. 2, lett. b), mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verra' dotato della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale n. 31 del 1977; d) per gli interventi di cui all'art. 2, lett. c), nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla vigente legislazione regionale nel rispetto delle finalita' e delle procedure ivi previste; e) per gli interventi di cui all'art. 3, commi 1 e 2, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verra' dotato della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale n. 31 del 1977; f) per gli interventi di cui all'art. 3, commi 3 e 4, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verra' dotato della necessaria disponibilita' con apposita specifica autorizzazione di spesa che verra' disposta dalla legge finanziaria a norma di quanto disposto dall'art. 13- bis della legge regionale n. 31 del 1977.