Art. 4.
                        Copertura finanziaria
 
   1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte nel modo seguente:
     a)  per  l'accollo  degli  oneri  finanziari  dei  mutui  di cui
all'art. 1 mediante l'istituzione di uno o piu' capitoli nella  parte
spesa  del  bilancio  regionale, che verranno dotati della necessaria
disponibilita'  in  sede  di  approvazione  della  legge  annuale  di
bilancio  a  norma  di  quanto  disposto  dall'art.  11  della  legge
regionale 6 luglio 1977, n. 31;
     b) per gli interventi di cui  all'art.  2,  lett.  a),  mediante
l'istituzione  di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio
regionale che verra' dotato della necessaria disponibilita'  mediante
specifiche  autorizzazioni  di spese che verranno disposte in sede di
approvazione della legge  finanziaria  a  norma  di  quanto  disposto
dall'art. 13-bis della legge regionale n. 31 del 1977;
     c)  per  gli  interventi  di  cui all'art. 2, lett. b), mediante
l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del  bilancio
regionale  che  verra' dotato della necessaria disponibilita' in sede
di approvazione della legge annuale di bilancio, a  norma  di  quanto
disposto dall'art. 11 della legge regionale n. 31 del 1977;
     d)  per  gli interventi di cui all'art. 2, lett. c), nell'ambito
degli stanziamenti annualmente autorizzati  a  valere  sulla  vigente
legislazione regionale nel rispetto delle finalita' e delle procedure
ivi previste;
     e)  per  gli interventi di cui all'art. 3, commi 1 e 2, mediante
l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del  bilancio
regionale  che  verra' dotato della necessaria disponibilita' in sede
di approvazione della legge annuale di bilancio  a  norma  di  quanto
disposto dall'art. 11 della legge regionale n. 31 del 1977;
     f)  per  gli interventi di cui all'art. 3, commi 3 e 4, mediante
l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del  bilancio
regionale  che  verra'  dotato  della  necessaria  disponibilita' con
apposita specifica autorizzazione di spesa che verra' disposta  dalla
legge  finanziaria a norma di quanto disposto dall'art. 13- bis della
legge regionale n. 31 del 1977.