Art. 5.
                             Abrogazione
 
   1. E' abrogata la legge regionale 6 novembre 1987, n. 33.
   2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto dalla  data  fissata
con  decreto  del  Presidente  della  giunta  regionale  in relazione
all'attribuzione dei finanziamenti di cui all'art.  2  a  favore  del
Consorzio "Azienda Speciale Valli di Comacchio".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 4 febbraio 1994
 
                               BERSANI