Art. 5. Abrogazione 1. E' abrogata la legge regionale 6 novembre 1987, n. 33. 2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto dalla data fissata con decreto del Presidente della giunta regionale in relazione all'attribuzione dei finanziamenti di cui all'art. 2 a favore del Consorzio "Azienda Speciale Valli di Comacchio". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 4 febbraio 1994 BERSANI