Art. 12. Al secondo comma e' aggiunto il seguente periodo: "E' fatto obbligo ai possessori di reti di comunicare all'Ufficio proviciale competente qualsiasi variazione in merito al tipo e al numero di reti possedute". Al terzo comma, quarto punto, dopo la parola "bertavello" viene inserita la seguente frase: "siano posate dopo le ore 14 e". Al medesimo comma il quinto punto viene soppresso mentre vengono inserite le seguenti ulteriori condizioni: "- che il "bertavello" sia recuperato entro le 72 ore successive alla posa"; "- che l'impiego del natante per recuperare eventuali reti impigliate sia subordinato alla preventiva comunicazione al personale provinciale incaricato".