Art. 12.
 
   Al secondo comma e' aggiunto il seguente periodo:
   "E' fatto obbligo ai possessori di reti di comunicare  all'Ufficio
proviciale  competente  qualsiasi  variazione  in merito al tipo e al
numero di reti possedute".
   Al terzo comma, quarto punto, dopo la  parola  "bertavello"  viene
inserita la seguente frase:
   "siano posate dopo le ore 14 e".
   Al  medesimo  comma il quinto punto viene soppresso mentre vengono
inserite le seguenti ulteriori condizioni:
   "- che il "bertavello" sia recuperato entro le 72  ore  successive
alla posa";
   "-  che  l'impiego  del  natante  per  recuperare  eventuali  reti
impigliate sia subordinato alla preventiva comunicazione al personale
provinciale incaricato".