Art. 13. Il primo comma viene sostituito dai seguenti disposti: "Nelle acque correnti e' consentito l'uso di una sola canna, con, al massimo, due ami o due ancorette oppure due esche artificiali". Al secondo comma sono sostituite le parole "sei ami" con le parole "cinque ami". Al quarto comma dopo le parole "E' consentito", sono inserite le parole "nelle sole acque stagnanti". Al medesimo comma le parole "Proxinus proxinus" sono sostituite con le parole "Phoxinus phoxinus". Il decimo comma e' sostituito dal seguente disposto: "E' consentito l'impiego di esche naturali ed artificiali su tutte le acque ad esclusione: a) del bigattino (larve di mosca carnaria) sulle acque correnti; b) dei pesci, usati quali esche vive, non appartenenti alle seguenti specie: scazzone, sanguinerola, scardola, alborella, triotto, vairone e cobite.