Art. 13.
 
   Il primo comma viene sostituito dai seguenti disposti:
   "Nelle acque correnti e' consentito l'uso di una sola canna,  con,
al massimo, due ami o due ancorette oppure due esche artificiali".
   Al secondo comma sono sostituite le parole "sei ami" con le parole
"cinque ami".
   Al  quarto  comma dopo le parole "E' consentito", sono inserite le
parole "nelle sole acque stagnanti".
   Al medesimo comma le parole "Proxinus  proxinus"  sono  sostituite
con le parole "Phoxinus phoxinus".
   Il decimo comma e' sostituito dal seguente disposto:
   "E' consentito l'impiego di esche naturali ed artificiali su tutte
le acque ad esclusione:
     a) del bigattino (larve di mosca carnaria) sulle acque correnti;
     b)  dei  pesci,  usati  quali  esche vive, non appartenenti alle
seguenti  specie:  scazzone,   sanguinerola,   scardola,   alborella,
triotto, vairone e cobite.