Art. 18. Viene aggiunto il seguente comma: "L'inosservanza dei regolamenti interni e' altresi' sanzionabile ai sensi dell'articolo 6 della legge". Tabelle di cui all'allegato C Sono sostituiti i seguenti periodi di divieto e misure minime: (Omissis). Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avra' efficacia a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 28 dicembre 1993 BAZZANELLA Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1994 Registro n. 1, foglio n. 90 - RAELI