Art. 18.
 
   Viene aggiunto il seguente comma:
   "L'inosservanza dei regolamenti interni e'  altresi'  sanzionabile
ai sensi dell'articolo 6 della legge".
 
                    Tabelle di cui all'allegato C
 
   Sono sostituiti i seguenti periodi di divieto e misure minime:
   (Omissis).
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e avra' efficacia a partire dal giorno successivo  alla
sua  pubblicazione  nel  Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Trento, 28 dicembre 1993
 
                             BAZZANELLA
 
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1994
Registro n. 1, foglio n. 90 - RAELI