IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Norme per l'esercizio della pesca nella Provincia di Trento"; Visto il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successive modifiche ed integrazioni; Viste le deliberazioni della Giunta Provinciale di data 5 novembre 1993 n. 15636; di data 19 novembre 1993, n. 16933 e di data 10 dicembre 1993 n. 18108 concernenti l'approvazione di ulteriori modifiche al citato regolamento; Decreta: Vengono apportate al regolamento della pesca approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successivamente modificato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 maggio 1980, n. 6-27/Leg. con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 25 maggio 1983, n. 8-90/Leg., decreto del Presidente della Giunta Provinciale 8 marzo 1988, n. 3-58/Leg., decreto del Presidente della Giunta Provinciale 16 agosto 1990, n. 14-27/Leg., con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 12 febbraio 1991, n. 4-34/Leg. e decreto del Presidente della Giunta Provinciale 5 maggio 1993, n. 8-87/Leg. le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni. Art. 5. E' sostituito dai seguenti disposti: "Oltre a quanto previsto dall'articolo 20, quarto comma della legge, sono da considerarsi bandite di diritto i tratti di sponda per la lunghezza di m 40 a monte e a valle di dighe di sbarramento. Tutte le bandite ad eccezione di quelle di diritto previste dall'articolo 20 lettera b) della legge e dal precedente comma, devono essere identificate mediante apposite tabelle visibili una dall'altra, apposte dall'acquicoltore e corrispondenti al campione predisposto dall'Ufficio competente".