Art. 10. Norma finanziaria 1. Per le finalita' di cui al precedente art. 9 e' autorizzata per il 1993 la concessione di contributi in capitale di L. 500.000.000. 2. Al finanziamento dell'onere previsto per il 1993 al precedente comma si fa fronte mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1993. 3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e' apportata la seguente variazione: all'ambito 3, settore 2, obiettivo 1, e' istituito il capitolo 3.2.1.2.3690 "Contributi alle imprese agricole singole e associate per interventi volti alla valorizzazione agronomica dei reflui zootecnici, al recupero energetico, all'introduzione di sistemi di allevamento tendenti a ridurre la produzione di liquami o ad incentivare la produzione di letame" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda. Milano, 15 dicembre 1993 GHILARDOTTI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 ottobre 1993. Il termine di trenta giorni previsto dalla Costituzione per l'apposizione del visto e' scaduto l'11 dicembre 1993).