Art. 10.
                          Norma finanziaria
 
   1. Per le finalita' di cui al precedente art. 9 e' autorizzata per
il 1993 la concessione di contributi in capitale di L. 500.000.000.
   2.  Al finanziamento dell'onere previsto per il 1993 al precedente
comma si fa fronte mediante riduzione della dotazione finanziaria  di
competenza  e  di cassa del "Fondo globale per il finanziamento delle
spese di investimento derivanti da nuovi  provvedimenti  legislativi"
iscritto  al  capitolo  5.2.2.2.958  dello  stato di previsione delle
spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1993.
   3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 1993 e' apportata la seguente variazione:
    all'ambito 3, settore 2, obiettivo 1, e'  istituito  il  capitolo
3.2.1.2.3690  "Contributi  alle  imprese agricole singole e associate
per  interventi  volti  alla  valorizzazione  agronomica  dei  reflui
zootecnici,  al  recupero  energetico, all'introduzione di sistemi di
allevamento  tendenti  a  ridurre  la  produzione  di  liquami  o  ad
incentivare  la produzione di letame" con la dotazione finanziaria di
competenza e di cassa di L. 500.000.000.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della regione lombarda.
    Milano, 15 dicembre 1993
 
                             GHILARDOTTI
 
  (Approvata  dal  consiglio  regionale  nella  seduta del 29 ottobre
1993.
Il  termine  di  trenta  giorni  previsto  dalla   Costituzione   per
l'apposizione del visto e' scaduto l'11 dicembre 1993).