Art. 2.
                          Principi generali
 
   1.  Per  suolo  adibito  ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi
superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente,
e' utilizzata per produrre alimenti da destinare  al  consumo  umano,
alimenti  per  gli  animali  ovvero  prodotti  per  la trasformazione
industriale, nonche' qualsiasi superficie sulla  quale  debba  essere
effettuata o sia in atto pratica agricola e di silvicoltura.
   2.  Il  riutilizzo  dei  reflui  zootecnici  sul suolo agricolo e'
ammesso, unicamente a fini agronomici, solo quando sia assicurato  un
idoneo  assorbimento  delle sostanze distribuite in modo che le acque
sotterranee, le acque superficiali, il suolo  e  la  vegetazione  non
subiscano  degradazione  o danno; il riutilizzo dei reflui zootecnici
non deve provocare rischi per  la  salute  pubblica,  e  deve  essere
attuato  in  modo  da  determinare  una  riduzione della emissione di
persistenti odori sgradevoli.
   3. L'utilizzo dei reflui zootecnici sul suolo agricolo costituisce
normale pratica agronomica e puo' quindi avvenire  nei  periodi  piu'
idonei a conseguire la migliore fertilizzazione dei terreni, nei modi
previsti dal regolamento di cui all'art. 1.