Art. 2. Principi generali 1. Per suolo adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, e' utilizzata per produrre alimenti da destinare al consumo umano, alimenti per gli animali ovvero prodotti per la trasformazione industriale, nonche' qualsiasi superficie sulla quale debba essere effettuata o sia in atto pratica agricola e di silvicoltura. 2. Il riutilizzo dei reflui zootecnici sul suolo agricolo e' ammesso, unicamente a fini agronomici, solo quando sia assicurato un idoneo assorbimento delle sostanze distribuite in modo che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno; il riutilizzo dei reflui zootecnici non deve provocare rischi per la salute pubblica, e deve essere attuato in modo da determinare una riduzione della emissione di persistenti odori sgradevoli. 3. L'utilizzo dei reflui zootecnici sul suolo agricolo costituisce normale pratica agronomica e puo' quindi avvenire nei periodi piu' idonei a conseguire la migliore fertilizzazione dei terreni, nei modi previsti dal regolamento di cui all'art. 1.