Art. 3.
                  Definizione dei reflui zootecnici
 
   1.  Ai  fini  della  presente  legge  i  reflui zootecnici sono il
materiale non palabile derivato dalla miscela di feci, urine, residui
alimentari, perdite di abbeverata  ed  eventuali  acque  di  lavaggio
provenienti dalle sale di mungitura e dagli allevamenti e le acque di
lavaggio delle sale latte dei caseifici aziendali annessi all'azienda
zootecnica.
   2.  Sono  inoltre  considerati  reflui  zootecnici  ai  fini della
presente  legge  i  fanghi  zootecnici  derivati   da   processi   di
sedimentazione   dei  liquami,  nonche'  prodotti  biologicamente  da
processi di trattamento aerobico o anaerobico degli stessi, tal quali
o ispessiti e disidratati.