Art. 3. Definizione dei reflui zootecnici 1. Ai fini della presente legge i reflui zootecnici sono il materiale non palabile derivato dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata ed eventuali acque di lavaggio provenienti dalle sale di mungitura e dagli allevamenti e le acque di lavaggio delle sale latte dei caseifici aziendali annessi all'azienda zootecnica. 2. Sono inoltre considerati reflui zootecnici ai fini della presente legge i fanghi zootecnici derivati da processi di sedimentazione dei liquami, nonche' prodotti biologicamente da processi di trattamento aerobico o anaerobico degli stessi, tal quali o ispessiti e disidratati.