Art. 5. Piani di utilizzazione agronomica 1. Nelle aree individuate e a tal fine differenziate dal regolamento di cui al secondo comma dell'art. 1 i produttori singoli o associati che intendono utilizzare reflui zootecnici su terreni di proprieta', in affitto o in concessione, sono tenuti a predisporre e presentare al sindaco del comune competente, unitamente alla richiesta di autorizzazione, il piano di utilizzazione agronomica, redatto da tecnici competenti iscritti nei rispettivi albi professionali. Comunque non e' richiesta la presentazione del piano per gli allevamenti di consistenza inferiore a 8.000 kg per bovini, suini, ovini ed a 3.000 kg per gli avicunicoli. 2. Il regolamento di cui al secondo comma dell'art. 1, definisce i criteri in base ai quali devono essere redatti i piani prevedendo la possibilita' e le modalita' per la presentazione di piani di utilizzazione agronomica redatti in forma semplificata per le aree di cui al primo comma, a minor carico zootecnico. 3. I piani individuano quantita' e qualita' dei reflui zootecnici spargibili nelle aree ritenute idonee tenuto conto: a) della composizione fisica del suolo; b) della profondita' del terreno e della sua pendenza; c) della presenza di ristagni e del rischio di inondazioni; d) della velocita' di percolazione delle acque e del loro scorrimento superficiale; e) delle colture e relativi fabbisogni nutritivi; f) delle tecniche agronomiche utilizzate; g) delle tipologie di allevamento. 4. Le modifiche della tipologia e dimensione degli allevamenti, nonche' dei terreni interessati allo spandimento, devono essere immediatamente comunicati al sindaco del comune competente unitamente a nuovo piano di utilizzazione agronomica. 5. Ai fini dell'applicazione della presente legge l'accesso agli elaborati ed ai supporti tecnico-cartografici predisposti dai competenti servizi della regione e dagli enti e dalle aziende dipendenti dalla regione e' libero e gratuito.