Art. 6. Autorizzazioni 1. I piani di utilizzazione agronomica dei reflui sono soggetti ad autorizzazione del sindaco del comune competente. Non e' soggetto ad autorizzazione l'impiego di letame. 2. Il sindaco, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma, richiede il preventivo parere della USSL e dello S.P.A.F.A. competenti per territorio; la USSL e lo S.P.A.F.A. devono esprimere il proprio parere entro venticinque giorni dalla richiesta. 3. Il sindaco provvede al rilascio dell'autorizzazione o al diniego della medesima entro quaranta giorni dalla ricezione del pi- ano. 4. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti consente anche il trasporto e lo spandimento dei reflui zootecnici nell'ambito delle superfici comprese nel piano, fatto salvo il rispetto delle norme del regolamento di igiene e di eventuali particolari prescrizioni dello S.P.A.F.A. o della USSL competenti. 5. La giunta regionale provvedera' ad integrare gli organici del personale delle USSL e dei PMIP, nel cui territorio si registra un'alta concentrazione zootecnica, con un dottore agronomo.