Art. 6.
                           Autorizzazioni
 
   1. I piani di utilizzazione agronomica dei reflui sono soggetti ad
autorizzazione  del sindaco del comune competente. Non e' soggetto ad
autorizzazione l'impiego di letame.
   2. Il sindaco, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui  al
primo  comma,  richiede  il  preventivo  parere  della  USSL  e dello
S.P.A.F.A. competenti per territorio; la USSL e lo S.P.A.F.A.  devono
esprimere il proprio parere entro venticinque giorni dalla richiesta.
   3.  Il  sindaco  provvede  al  rilascio  dell'autorizzazione  o al
diniego della medesima entro quaranta giorni dalla ricezione del  pi-
ano.
   4.  L'autorizzazione  di cui ai commi precedenti consente anche il
trasporto e lo spandimento dei reflui  zootecnici  nell'ambito  delle
superfici comprese nel piano, fatto salvo il rispetto delle norme del
regolamento  di  igiene e di eventuali particolari prescrizioni dello
S.P.A.F.A. o della USSL competenti.
   5. La giunta regionale provvedera' ad integrare gli  organici  del
personale  delle  USSL  e  dei  PMIP,  nel cui territorio si registra
un'alta concentrazione zootecnica, con un dottore agronomo.