Art. 7. Modifica e revoca dell'autorizzazione 1. Le disposizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi possono essere modificate per la sopravvenienza di nuove normative tecniche o per annullare danni e rischi accertati in sede di controllo sull'attuazione del sistema di valorizzazione dei reflui zootecnici. 2. Le autorizzazioni possono essere revocate ove risulti una pericolosita' dell'impianto non ovviabile con l'imposizione di nuove prescrizioni ovvero nei casi in cui siano accertate gravi violazioni di legge, delle normative tecniche e delle prescrizioni dell'autorita' amministrativa.