Art. 7.
                Modifica e revoca dell'autorizzazione
 
   1.  Le  disposizioni  contenute  nei  provvedimenti  autorizzativi
possono  essere  modificate  per la sopravvenienza di nuove normative
tecniche o  per  annullare  danni  e  rischi  accertati  in  sede  di
controllo  sull'attuazione  del  sistema di valorizzazione dei reflui
zootecnici.
   2. Le autorizzazioni  possono  essere  revocate  ove  risulti  una
pericolosita'  dell'impianto non ovviabile con l'imposizione di nuove
prescrizioni ovvero nei casi in cui siano accertate gravi  violazioni
di   legge,   delle   normative   tecniche   e   delle   prescrizioni
dell'autorita' amministrativa.