Art. 8. Controllo e sanzioni 1. La vigilanza e il controllo sull'attuazione dell'intero sistema di trattamento, maturazione, stoccaggio e utilizzo dei reflui zootecnici competono al comune e sono effettuati dalla USSL e dagli S.P.A.F.A. nell'ambito delle rispettive competenze. 2. Si applica la sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire 500 mila nei casi di: a) utilizzo agronomico dei reflui zootecnici in assenza dell'autorizzazione prevista dal primo comma del precedente art. 6; b) utilizzo agronomico dei reflui zootecnici in difformita' alle prescrizioni contenute nei piani di cui al precedente art. 5.