Art. 8.
                        Controllo e sanzioni
 
   1. La vigilanza e il controllo sull'attuazione dell'intero sistema
di  trattamento,  maturazione,  stoccaggio  e  utilizzo  dei   reflui
zootecnici  competono  al comune e sono effettuati dalla USSL e dagli
S.P.A.F.A. nell'ambito delle rispettive competenze.
   2. Si applica la sanzione amministrativa da lire 250 mila  a  lire
500 mila nei casi di:
     a)   utilizzo   agronomico  dei  reflui  zootecnici  in  assenza
dell'autorizzazione prevista dal primo comma del precedente art. 6;
     b) utilizzo agronomico dei reflui zootecnici in difformita' alle
prescrizioni contenute nei piani di cui al precedente art. 5.