Art. 9. Incentivi regionali 1. La regione concede contributi alle imprese agricole singole e associate che presentino piani destinati: a) alla valorizzazione agronomica, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie, dei reflui zootecnici; b) al recupero energetico; c) all'introduzione di nuovi sistemi di allevamento tendenti a ridurre la produzione di liquami o ad incentivare la produzione di letame. 2. Sono esclusi dai contributi di cui al primo comma i nuovi impianti depurati dei reflui zootecnici.