Art. 9.
                         Incentivi regionali
 
   1. La regione concede contributi alle imprese agricole  singole  e
associate che presentino piani destinati:
     a)    alla    valorizzazione    agronomica,   anche   attraverso
l'introduzione di nuove tecnologie, dei reflui zootecnici;
     b) al recupero energetico;
     c) all'introduzione di nuovi sistemi di allevamento  tendenti  a
ridurre  la  produzione  di liquami o ad incentivare la produzione di
letame.
   2. Sono esclusi dai contributi di  cui  al  primo  comma  i  nuovi
impianti depurati dei reflui zootecnici.