Art. 2.
                       Beneficiari e procedure
 
  1.  I  contributi di cui alla lettera a) del precedente art. 1 sono
concessi a favore degli aventi  titolo  a  seguito  dell'espletamento
delle procedure del bando di concorso di cui alla deliberazione della
Giunta regionale 20 dicembre 1991, n. 5/17730.
  2.  I  contributi di cui alla lettera b) del precedente art. 1 sono
concessi a favore degli aventi titolo  a  seguito  della  conclusione
delle  procedure  previste dalla deliberazione della Giunta regionale
15 settembre 1992, n. 5/27846.
   3. I contributi di cui alla lettera c) del precedente art. 1  sono
concessi   a   favore   degli   aventi   titolo  individuati  con  la
deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 1992, n. 5/24688.
   4.  I contributi di cui alla presente legge sono erogati fino alla
concorrenza  degli  stanziamenti  di  bilancio,   con   decreto   del
presidente  della  Giunta  regionale  o  del  dirigente  del servizio
edilizia  residenziale  del  settore  lavori  pubblici  ed   edilizia
residenziale, se delegato.
   5.  Ai  fini  dell'erogazione  dei contributi di cui alla presente
legge, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al successivo
art. 3, la  Giunta  regionale  individua  criteri  di  priorita'  con
deliberazione  da  pubblicare  nel Bollettino ufficiale della regione
Lombardia.