Art. 2. Beneficiari e procedure 1. I contributi di cui alla lettera a) del precedente art. 1 sono concessi a favore degli aventi titolo a seguito dell'espletamento delle procedure del bando di concorso di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 1991, n. 5/17730. 2. I contributi di cui alla lettera b) del precedente art. 1 sono concessi a favore degli aventi titolo a seguito della conclusione delle procedure previste dalla deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 1992, n. 5/27846. 3. I contributi di cui alla lettera c) del precedente art. 1 sono concessi a favore degli aventi titolo individuati con la deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 1992, n. 5/24688. 4. I contributi di cui alla presente legge sono erogati fino alla concorrenza degli stanziamenti di bilancio, con decreto del presidente della Giunta regionale o del dirigente del servizio edilizia residenziale del settore lavori pubblici ed edilizia residenziale, se delegato. 5. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui alla presente legge, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al successivo art. 3, la Giunta regionale individua criteri di priorita' con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.