Art. 3.
                          Norma finanziaria
 
   1.  A  copertura  delle  economie  realizzate  sulle  assegnazioni
statali  relative  alla  legge  457/78  e  successive, non reiscritte
nell'apposito fondo di bilancio, e per le finalita' di cui all'art. 1
e' autorizzata la spesa di L. 100.000.000.000.
   2. Al finanziamento dell'onere previsto dal precedente primo comma
si provveda mediante  riduzione,  per  pari  quota,  della  dotazione
finanziaria  di  competenza  e  di  cassa  del  "Fondo globale per il
finanziamento  delle  spese  di  investimento  derivanti   da   nuovi
provvedimenti  legislativi"  iscritta al cap. 5.2.2.2.958 dello stato
di previsione delle spese del bilancio  per  l'esercizio  finanziario
1993.
   3.   Allo   stato  di  previsione  delle  spese  di  bilancio  per
l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:
    all'ambito 4, settore 4, obiettivo 6, e'  istituito  il  capitolo
4.4.6.2.3717  "Contributi  individuali  in  conto  capitale destinati
all'acquisto  e  al  recupero  di  abitazioni"   con   la   dotazione
finanziaria di competenza e di cassa di L. 20.000.000.000;
    all'ambito  4,  settore  4, obiettivo 6, e' istituito il capitolo
4.4.6.2.3718 "Contributi in conto capitale destinati alla costruzione
e al recupero di immobili a favore di  cooperative  edilizie  e  loro
consorzi  e  di  imprese  edilizie  e loro consorzi" con la dotazione
finanziaria di competenza e di cassa di L. 70.000.000.000;
    all'ambito 4, settore 4, obiettivo 6, e'  istituito  il  capitolo
4.4.6.2.3719 "Contributi in conto capitale destinati alla costruzione
e  al  recupero degli immobili da acquisire al patrimonio di edilizia
residenziale pubblica da parte  degli  IACP  e  dei  comuni"  con  la
dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 10.000.000.000
   4.  Tra  i  capitoli  4.4.6.2.3717,  3718,  3719  sono autorizzate
variazioni  compensative  ai  sensi  dell'art.  36,   comma   settimo
quinquies,  della  legge  regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive
modificazioni ed integrazioni.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della regione lombarda.
    Milano, 15 dicembre 1993
 
                             GHILARDOTTI
 
  (Approvata  dal  consiglio  regionale  nella  seduta del 29 ottobre
1993. Il termine di trenta giorni  previsto  dalla  Costituzione  per
l'apposizione del visto e' scaduto l'11 dicembre 1993).