Art. 3. Norma finanziaria 1. A copertura delle economie realizzate sulle assegnazioni statali relative alla legge 457/78 e successive, non reiscritte nell'apposito fondo di bilancio, e per le finalita' di cui all'art. 1 e' autorizzata la spesa di L. 100.000.000.000. 2. Al finanziamento dell'onere previsto dal precedente primo comma si provveda mediante riduzione, per pari quota, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritta al cap. 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993. 3. Allo stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni: all'ambito 4, settore 4, obiettivo 6, e' istituito il capitolo 4.4.6.2.3717 "Contributi individuali in conto capitale destinati all'acquisto e al recupero di abitazioni" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 20.000.000.000; all'ambito 4, settore 4, obiettivo 6, e' istituito il capitolo 4.4.6.2.3718 "Contributi in conto capitale destinati alla costruzione e al recupero di immobili a favore di cooperative edilizie e loro consorzi e di imprese edilizie e loro consorzi" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 70.000.000.000; all'ambito 4, settore 4, obiettivo 6, e' istituito il capitolo 4.4.6.2.3719 "Contributi in conto capitale destinati alla costruzione e al recupero degli immobili da acquisire al patrimonio di edilizia residenziale pubblica da parte degli IACP e dei comuni" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 10.000.000.000 4. Tra i capitoli 4.4.6.2.3717, 3718, 3719 sono autorizzate variazioni compensative ai sensi dell'art. 36, comma settimo quinquies, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda. Milano, 15 dicembre 1993 GHILARDOTTI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 ottobre 1993. Il termine di trenta giorni previsto dalla Costituzione per l'apposizione del visto e' scaduto l'11 dicembre 1993).