Art. 2.
                      Integrazioni contributive
 
   1. Per l'anno 1993 la Giunta regionale e' autorizzata ad assegnare
contributi agli enti, imprese ed aziende concessionarie di servizi di
trasporto di persone pubblico locale di linea extraurbano a titolo di
integrazione  dei  contributi  di  esercizio  e  di  cui  al   F.N.T.
Esercizio.
   2.  L'ammontare  totale  dei contributi di cui al precedente primo
comma e' di 7.500 milioni.
   3. Il riparto fra gli aventi diritto e' disposto in proporzione al
numero delle vetture o natanti/km concessi ed  ammessi  a  contributo
per servizi extraurbani di cui al F.N.T. Esercizio.