Art. 2. Integrazioni contributive 1. Per l'anno 1993 la Giunta regionale e' autorizzata ad assegnare contributi agli enti, imprese ed aziende concessionarie di servizi di trasporto di persone pubblico locale di linea extraurbano a titolo di integrazione dei contributi di esercizio e di cui al F.N.T. Esercizio. 2. L'ammontare totale dei contributi di cui al precedente primo comma e' di 7.500 milioni. 3. Il riparto fra gli aventi diritto e' disposto in proporzione al numero delle vetture o natanti/km concessi ed ammessi a contributo per servizi extraurbani di cui al F.N.T. Esercizio.