Art. 3.
                          Norma finanziaria
 
   1. Per le finalita' previste dalla presente legge sono autorizzati
i seguenti contributi:
     a) L. 7.500.000.000 per l'anno 1993 ai sensi del precedente art.
1;
     b)  L.  7.500.000.000  per  l'anno  1993 ai sensi del precedente
art.2.
   2. Al finanziamento dell'onere di  L.  15.000.000.000  per  l'anno
1993,  di  cui  al  precedente  primo  comna,  si  provvede  mediante
riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di  competenza
e di cassa del "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per
l'adempimento  di  funzioni  normali derivanti da nuovi provvedimenti
legislativi"  iscritto  al  capitolo  5.2.1.1.546  dello   Stato   di
previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.
   3.  Allo  stato  di  previsione  delle  entrate  e delle spese del
bilancio per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le  seguenti
variazioni:
Stato di previsione delle spese:
   all'ambito  4,  settore  2,  obiettivo 1, e' istituito il capitolo
4.2.1.1.3730 "Contributi agli enti, imprese ed aziende concessionarie
di servizi di trasporto pubblico locale a titolo di  rimborso  per  i
trasporti  effettuati  con  tessere  di  libera  circolazione" con la
dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 7.500.000.000;
    all'ambito 4, settore 2, obiettivo 1  e'  istituito  il  capitolo
4.2.1.1.3731 "Contributi agli enti, imprese ed aziende concessionarie
di   servizi  di  trasporto  di  persone  pubblico  locale  di  linea
extraurbano a titolo di integrazione del fondo  nazionale  trasporti"
con  la  dotazione  finanziaria  di  competenza  e  di  cassa  di  L.
7.500.000.000.