Art. 3. Norma finanziaria 1. Per le finalita' previste dalla presente legge sono autorizzati i seguenti contributi: a) L. 7.500.000.000 per l'anno 1993 ai sensi del precedente art. 1; b) L. 7.500.000.000 per l'anno 1993 ai sensi del precedente art.2. 2. Al finanziamento dell'onere di L. 15.000.000.000 per l'anno 1993, di cui al precedente primo comna, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello Stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993. 3. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni: Stato di previsione delle spese: all'ambito 4, settore 2, obiettivo 1, e' istituito il capitolo 4.2.1.1.3730 "Contributi agli enti, imprese ed aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale a titolo di rimborso per i trasporti effettuati con tessere di libera circolazione" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 7.500.000.000; all'ambito 4, settore 2, obiettivo 1 e' istituito il capitolo 4.2.1.1.3731 "Contributi agli enti, imprese ed aziende concessionarie di servizi di trasporto di persone pubblico locale di linea extraurbano a titolo di integrazione del fondo nazionale trasporti" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 7.500.000.000.