Art. 4.
                         Clausola d'urgenza
 
   1. La presente legge regionale  e'  dichiarata  urgente  ai  sensi
dell'art.  127  della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della
regione Lombardia ed entra in vigore il giorno  successivo  a  quello
della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Lombardia.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della regione lombarda.
    Milano, 27 dicembre 1993
 
                             GHILARDOTTI
 
  (Approvata  dal  consiglio  regionale  nella seduta del 16 novembre
1993 e vistata dal commissario del governo con nota del  21  dicembre
1993 prot. n. 21502/2659).