Art. 4. Clausola d'urgenza 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda. Milano, 27 dicembre 1993 GHILARDOTTI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 novembre 1993 e vistata dal commissario del governo con nota del 21 dicembre 1993 prot. n. 21502/2659).