Art. 2.
 
   1. Il patrimonio del Consorzio e'  trasferito  alla  provincia  di
Perugia,  conformemente  a quanto stabilito dall'articolo n. 32 dello
statuto del Consorzio.
   2. Il personale in servizio presso il Consorzio alla data  del  30
giugno  1992  e'  trasferito  alla  provincia  di Perugia, mantenendo
presso il nuovo ente lo stato giuridico ed il  trattamento  economico
acquisiti.
   3.  La  provincia di Perugia subentra in tutti i rapporti attivi e
passivi facenti capo al Consorzio.