Art. 4. 1. Per gli interventi di cui al precedente art. 3 la presente legge trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1994. 2. Per l'attuazione dei relativi interventi sono autorizzati, nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1994 i seguenti stanziamenti di spesa, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa: a) lire centosettantatremilionicinquecentomila (173.500.000), con iscrizione al capitolo 4222, di nuova istituzione, denominato: "Contributo all'amministrazione provinciale di Perugia come concorso regionale nelle spese sostenute dalla provincia stessa per l'esercizio dei compiti gia' affidati al Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno e per il pagamento delle rate residue dei mutui contratti dallo stesso Consorzio per il ripiano dei propri disavanzi di esercizio per gli anni 1988 e 1989 e per la realizzazione del Centro ittiogenico di Sant'Arcangelo"; b) lire trecentomilioni (300.000.000), con iscrizione al capitolo 4223, di nuova istituzione, denominato: "Contributo all'amministrazione provinciale di Perugia come concorso regionale nelle spese sostenute dalla provincia stessa per l'esercizio dei compiti gia' affidati al Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno e per il pagamento delle rate residue dei mutui contratti dallo stesso Consorzio per il ripiano dei propri disavanzi di esercizio per gli anni 1988 e 1989 e per la realizzazione del Centro ittiogenico di Sant'Arcangelo". 3. All'onere di cui al comma precedente si fara' fronte come segue: a) quanto a lire centosettantatremilionicinquecentomila (173.500.000) mediante utilizzo delle disponibilita' del capitolo 4220, soppresso, a decorrere dall'esercizio 1994, con l'art. 6 della presente legge; b) quanto a lire trecentomilioni (300.000.000), mediante utilizzo dei fondi che verranno trasferiti dallo Stato a valere sui finanziamenti per gli interventi programmati in campo agricolo e forestale (Piano agricolo nazionale). 4. Con legge di approvazione del bilancio preventivo regionale per l'esercizio 1994 verranno iscritti gli stanziamenti aggiuntivi necessari all'attuazione della presente legge, con riferimento ai fabbisogni effettivi di cui al successivo comma 6 del presente articolo. 5. Per gli anni dal 1995 in poi l'entita' della spesa per l'attuazione della presente legge e' determinata con legge di bilancio. 6. A partire dall'esercizio successivo all'estinzione dei singoli mutui, come indicato nell'allegata tabella "A" tale contributo verra' ridotto dell'importo corrispondente all'ammontare annuo delle rate di ammortamento dei mutui estinti.