Art. 4.
 
   1. Per gli interventi di cui al  precedente  art.  3  la  presente
legge trova applicazione a decorrere dal 1› gennaio 1994.
   2.  Per  l'attuazione  dei  relativi  interventi sono autorizzati,
nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio  preventivo
regionale  dell'esercizio  1994 i seguenti stanziamenti di spesa, sia
in termini di competenza, sia in termini di cassa:
     a)  lire  centosettantatremilionicinquecentomila  (173.500.000),
con  iscrizione  al  capitolo 4222, di nuova istituzione, denominato:
"Contributo all'amministrazione provinciale di Perugia come  concorso
regionale   nelle   spese   sostenute   dalla  provincia  stessa  per
l'esercizio  dei  compiti  gia'  affidati  al  Consorzio   pesca   ed
acquicoltura  del Trasimeno e per il pagamento delle rate residue dei
mutui contratti dallo stesso Consorzio  per  il  ripiano  dei  propri
disavanzi   di   esercizio  per  gli  anni  1988  e  1989  e  per  la
realizzazione del Centro ittiogenico di Sant'Arcangelo";
     b)  lire  trecentomilioni  (300.000.000),  con   iscrizione   al
capitolo   4223,   di   nuova  istituzione,  denominato:  "Contributo
all'amministrazione provinciale di Perugia  come  concorso  regionale
nelle  spese  sostenute  dalla  provincia  stessa per l'esercizio dei
compiti  gia'  affidati  al  Consorzio  pesca  ed  acquicoltura   del
Trasimeno  e  per il pagamento delle rate residue dei mutui contratti
dallo stesso  Consorzio  per  il  ripiano  dei  propri  disavanzi  di
esercizio  per gli anni 1988 e 1989 e per la realizzazione del Centro
ittiogenico di Sant'Arcangelo".
   3. All'onere di cui al  comma  precedente  si  fara'  fronte  come
segue:
     a)    quanto   a   lire   centosettantatremilionicinquecentomila
(173.500.000) mediante utilizzo  delle  disponibilita'  del  capitolo
4220,  soppresso, a decorrere dall'esercizio 1994, con l'art. 6 della
presente legge;
     b)  quanto  a  lire  trecentomilioni   (300.000.000),   mediante
utilizzo  dei  fondi che verranno trasferiti dallo Stato a valere sui
finanziamenti per gli interventi  programmati  in  campo  agricolo  e
forestale (Piano agricolo nazionale).
   4. Con legge di approvazione del bilancio preventivo regionale per
l'esercizio   1994  verranno  iscritti  gli  stanziamenti  aggiuntivi
necessari all'attuazione della presente  legge,  con  riferimento  ai
fabbisogni  effettivi  di  cui  al  successivo  comma  6 del presente
articolo.
   5. Per gli  anni  dal  1995  in  poi  l'entita'  della  spesa  per
l'attuazione  della  presente  legge  e'  determinata  con  legge  di
bilancio.
   6. A partire dall'esercizio successivo all'estinzione dei  singoli
mutui, come indicato nell'allegata tabella "A" tale contributo verra'
ridotto dell'importo corrispondente all'ammontare annuo delle rate di
ammortamento dei mutui estinti.